La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore, quale elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, “in mani proprie”, l’atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto “ufficio” dell’amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al condominio, siccome nulla, giacché effettuata a mezzo posta con consegna al portiere, senza che dall’avviso di ricevimento della relativa raccomandata risultasse l’esistenza, nello stabile, di locali a servizio dell’amministrazione). Cass. civ. sez. II 29 dicembre 2016, n. 27352
La notificazione effettuata, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., nel luogo in cui il destinatario ha l’ufficio o dove esercita l’industria o il commercio non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell’atto consegnato a un suo familiare ovvero a persona estranea addetta all’ufficio o all’azienda; viceversa, il ricorso alle forme di notificazione di cui all’articolo 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto sia stato esattamente individuato e che la copia da notificare non possa essere consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate nel precedente articolo 139 c.p.c., sicché, tutte le volte che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del trasferimento del destinatario in altro luogo sconosciuto, l’ufficiale giudiziario è tenuto a svolgere ricerche per accertare l’avvenuto trasferimento, considerato anche il valore meramente indiziario delle risultanze anagrafiche. (Nella fattispecie, relativa ad una convalida di intimazione di sfratto per morosità, la corte di merito, a seguito dell’impugnazione del conduttore, aveva dichiarato la nullità della notificazione, effettuata ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., dell’atto introduttivo del giudizio nonché della sentenza del primo giudice, e la S.C. ha rigettato il ricorso del locatore, secondo cui legittimamente si era proceduto alla notificazione ai sensi dell’articolo 143 c.p.c., ritenendo che la corte di merito avesse applicato corrette regole di diritto e logicamente e congruamente motivato in fatto, per avere accertato la nullità della prima notificazione dell’atto di intimazione – essendo stato il relativo avviso restituito dall’ufficiale postale, poiché il destinatario risultava, in quel luogo, “sconosciuto” – siccome nessuna indagine era stata svolta presso il luogo di residenza anagrafica per conoscere il nuovo luogo di dimora, domicilio o residenza; e la nullità della seconda notificazione – tentata presso il luogo di lavoro del conduttore, dove egli risultò assente in quanto prestava servizio altrove – in quanto l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto lasciare l’atto a persona addetta all’ufficio o, quanto meno, avrebbe dovuto lì assumere informazioni sulla dimora, sul domicilio o la residenza del destinatario). Cass. civ. sez. III 31 luglio 2006, n. 17453
In tema di notificazioni, l’art. 139 c.p.c., nel prescrivere che la notifica si esegue nel luogo di residenza del destinatario e nel precisare che questi va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa o presso l’ufficio, purché si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza. Né il fatto che il destinatario eserciti la sua impresa in un determinato luogo (anche all’estero) costituisce presunzione che nello stesso luogo egli abbia stabilita la propria residenza, ben potendo i due luoghi – quello della sede dell’impresa e quello della residenza – essere diversi. Cass. civ. sez. II 13 agosto 2004, n. 15755
In tema di notificazioni, l’art. 139 c.p.c. pone obbligatoriamente un criterio di successione preferenziale in ordine ai luoghi nei quali la notificazione deve avvenire. Ciò premesso, giacché la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza. Cass. civ. sez. I 17 settembre 1998, n. 9279
In tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo) l’indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all’origine della controversia dedotta in giudizio, ed il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata. Cass. civ. sez. III 12 novembre 2003, n. 17040
Ai fini della legittimità della notifica presso l’abitazione del destinatario, se il richiedente conosce il luogo di reale dimora abituale, o sia in grado di conoscerlo facendo uso della diligenza che il caso suggerisce, la notifica è legittimamente eseguita solo se tentata presso quel luogo, mentre solo se il notificante ignora incolpevolmente che il luogo di effettiva dimora abituale è diverso da quello ove questi risulti anagraficamente residente, la notificazione può essere legittimamente eseguita presso l’ultima residenza anagrafica. Cass. civ. sez. III 11 novembre 2003, n. 16941
Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e affidata all’apprezzamento del giudice di merito. Cass. civ. sez. III 8 agosto 2002, n. 12021
La citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale ha come destinatario la persona fisica dell’imprenditore stesso e va quindi notificata a quest’ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex artt. 138 e ss. c.p.c., privilegiando, circa il luogo in cui la notifica deve essere eseguita, la residenza effettiva, mentre la residenza anagrafica può costituire soltanto un indizio-presunzione per la sua individuazione; indizio che può essere superato sulla base di qualsivoglia elemento di convincimento idoneo a dimostrare la dimora abituale del soggetto in luogo diverso. Cass. civ. sez. III 10 marzo 2000, n. 2814
La notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall’ufficiale giudiziario nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l’indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l’identità personale tra consegnatario dell’atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all’atto della consegna al p.u., penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell’art. 495 c.p. Cass. civ. sez. II 2 marzo 2000, n. 2323
Il comune di residenza della persona è presuntivamente determinabile, anche ai fini della validità di una notificazione eseguita a norma degli artt. 139 ss. c.p.c., e fino a prova contraria, sulla scorta delle risultanze anagrafiche, nel senso che la persona che adduca una diversa situazione abitativa rispetto a quella risultante dal certificato anagrafico deve necessariamente provare l’anteriorità del trasferimento della residenza rispetto alla data di notificazione mediante produzione della doppia dichiarazione resa presso il comune della vecchia residenza e presso quello ove sia stata fissata la nuova dimora abituale. Quando, peraltro, manchi una certificazione anagrafica che consenta di identificare il comune in cui è stata eseguita la notificazione con quello della residenza del destinatario al momento dell’atto, e risultino altresì versate in atti attestazioni di tale comune e di altro comune entrambe convergenti nell’evidenziare lo spostamento di residenza dal primo al secondo in epoca anteriore alla data della notifica, difetta il presupposto per presumere la collocazione della dimora abituale del soggetto nel luogo di esecuzione della notificazione, e non può, conseguentemente, ritenersi gravante su quest’ultimo l’onere di provare anche l’effettuazione delle due sopra menzionate dichiarazioni prima del giorno della notificazione. (Principio affermato dalla S.C. in relazione alla notifica della convocazione ex art. 15 della legge fallimentare avvenuta in epoca successiva al trasferimento della residenza dell’imprenditore, senza che in atti risultasse versato alcuna certificazione anagrafica che identificasse il comune di residenza di questi al tempo dell’atto con quello della notificazione). Cass. civ. sez. I 21 gennaio 2000, n. 662
La notificazione dell’atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare. * , Cass. civ., sez. , VI-II, , 24 settembre 2015, n. 18989
In tema di notificazioni, la dimostrazione dell’insussistenza del rapporto di parentela tra il destinatario dell’atto e la persona che risulti indicata come consegnataria nella relata di notifica può essere offerta mediante prova documentale, riguardando un’attestazione che non è frutto della diretta percezione dell’ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite, e non è, quindi, assistita da fede privilegiata; tuttavia, non è sufficiente, al fine di negare validità alla notificazione, la produzione di uno stato integrale di famiglia, il cui contenuto non esclude il rapporto di parentela. Cass. civ. sez. VI 12 marzo 2012, n. 3906
L’art. 139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell’atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l’ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest’ultimo, non impone all’ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario. Cass. civ. sez. I 11 gennaio 2007, n. 322
In tema di notificazioni, la consegna dell’atto da notificare «a persona di famiglia» secondo il disposto dell’art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la «persona di famiglia» consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. Cass. civ. sez. V 30 ottobre 2006, n. 23368
L’art. 139 c.p.c. fa discendere la presunzione “iuris tantum” di conoscenza, da parte del destinatario, dell’atto di citazione notificatogli, idonea alla instaurazione del rapporto processuale, dalla consegna dell’atto stesso effettuata, presso la casa di abitazione dello stesso destinatario, a “persone di famiglia”, la cui convivenza non occasionale con quest’ultimo va immediatamente dedotta dalla loro presenza in quel luogo, salva prova contraria. Infatti, la relazione dell’ufficiale notificante, come ogni altro atto pubblico formato da pubblico ufficiale, fornisce prova piena, fino a querela di falso, di quanto avvenuto in sua presenza e delle dichiarazioni ricevute, ma non della veridicità delle stesse, la quale si presume fino a prova contraria. Peraltro, ove la consegna dell’atto di citazione sia avvenuta a mani di persona qualificatasi come familiare (nella specie, figlia) del destinatario dell’atto, e che abbia sottoscritto la relazione di notifica in cui è qualificata come tale, la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario non può ritenersi superata dalla certificazione anagrafica che non includa la consegnataria nell’elenco delle persone componenti il nucleo familiare del destinatario stesso, non escludendo la convivenza di fatto, sulla quale si fonda la presunzione di conoscenza dell’atto notificato. Cass. civ. sez. II 24 luglio 2000, n. 9658
In assenza del destinatario, la notificazione o presso l’abitazione del destinatario, o presso l’ufficio (o il luogo di esercizio dell’industria o del commercio), in base all’art. 139, secondo comma, c.p.c. può avvenire mediante consegna della copia dell’atto a persona di famiglia convivente che si trovi in uno dei luoghi indicati dalla citata norma, anche se non addetta all’ufficio o all’azienda, in quanto l’appartenenza di essa al nucleo familiare del destinatario, rivelata dal rapporto di convivenza, e l’accettazione a ricevere la copia dell’atto la rendono idonea a curarne la sollecita consegna al destinatario in base ad un rapporto di fiducia, basato sulla solidarietà connessa a questi vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all’avvenuta accettazione della notifica. Cass. civ. Sezioni Unite 23 aprile 1999, n. 250
Nel caso di notifica al rappresentante legale di una società nominativamente indicato nell’atto di notificazione, la consegna di quest’ultimo ad una persona di famiglia di tale rappresentante (nella specie: alla cognata) rende valida la notifica, ancorché nella relata non sia precisato se il consegnatario dell’atto sia convivente o no con il destinatario, presumendosi la convivenza del familiare fino a prova contraria. Cass. civ. sez. lav. 22 gennaio 1998, n. 599
In tema di notificazioni, non è idonea a superare la presunzione di cui all’art. 139, comma 2, c.p.c., circa la qualità di addetto alla casa del consegnatario dell’atto la produzione di una certificazione anagrafica, le cui risultanze non sono di per sé idonee ad escludere neppure l’esistenza di un rapporto di parentela con il destinatario della notifica. Cass. civ. sez. V 23 novembre 2018, n. 30393
In tema di notificazione di atti processuali civili nei confronti di collaboratore di giustizia “ex lege” n. 82 del 1991, per “persone addette alla casa”, a mani delle quali può essere legittimamente consegnato l’atto ai sensi dell’art. 139 c.p.c., possono intendersi anche gli appartenenti alle forze dell’ordine preposti alla protezione del collaboratore. Cass. civ., sez. III 3 maggio 2016, n. 8646
In caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139, comma secondo, c.p.c., con consegna dell’atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell’interesse del destinatario. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza d’appello che aveva ritenuto la validità della notifica ricevuta dalla dipendente di uno dei tre avvocati che avevano lo studio presso i locali in cui l’atto era stato notificato, essendo emerso dalle prove espletate che i diversi dipendenti facenti capo ai tre studi legali ricevevano indifferentemente la corrispondenza, provvedendo allo smistamento al legale di competenza). Cass. civ. sez. lav. 10 gennaio 2007, n. 239
La notificazione di un atto con il rito degli irreperibili va compiuta nella sola ipotesi in cui siano totalmente ignoti la residenza, la dimora ed il domicilio del notificando, mentre, nella diversa ipotesi in cui quest’ultimo, allontanatosi dall’ultima dimora senza lasciare un recapito certo, non abbia purtuttavia rescisso ogni legame con il luogo di ultima dimora, l’atto è legittimamente notificato presso tale luogo mediante consegna all’addetto alla casa, in base al principio della cognizione legale di cui all’art. 139 c.p.c. (principio secondo il quale la persona che riceve l’atto, trovandosi in particolari rapporti con il destinatario, dà per ciò stesso affidamento che quest’ultimo venga successivamente edotto dell’avvenuta notificazione, salva prova del contrario da parte del destinatario medesimo). Cass. civ. sez. I 13 aprile 2001, n. 5547
Le notificazioni di atti ad un avvocato, dipendente da un ente pubblico, che operi presso un ufficio legale ubicato all’interno di una sede dell’ente stesso, può avere luogo, in caso di assenza del notificando, a mani di qualsiasi persona inserita nell’ufficio nel suo complesso, di cui fa parte come struttura burocratica specializzata anche l’ufficio legale, secondo quanto previsto dall’art. 139, secondo comma, c.p.c. Cass. civ. sez. lav. 12 febbraio 2000, n. 1592
In tema di notificazione eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., l’invalidità della stessa non può essere contestata sulla base del solo difetto di rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e destinatario, essendo, invece, sufficiente che esista tra i due una relazione idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, come si desume dalla generica qualifica di «addetto» richiesta dal legislatore (nella specie il ricorrente, con una tesi respinta dalla Suprema Corte, aveva sostenuto l’invalidità della notificazione, sul presupposto che la consegnataria era una collaboratrice domestica posta alle esclusive dipendenze della moglie e non sue). Cass. civ. Sezioni Unite 19 novembre 1999, n. 793
In tema di notificazioni, nel procedimento disciplinato dagli artt. 138 e 139 c.p.c., che è imperniato sulla consegna diretta della copia dell’atto al destinatario, la consegna della copia a persona la cui presenza in casa sia occasionale (nella specie, a persona che si assumeva «coniuge di fatto» del destinatario e in un luogo diverso da quello ove quest’ultimo aveva il domicilio o la dimora) – pur non richiedendosi che sia legata a lui da rapporto di parentela o di stabile convivenza – non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica, che deve ritenersi quindi nulla, salva la sanabilità di tale nullità con la costituzione in giudizio della parte o con la mancata di deduzione di essa con l’atto di impugnazione. Cass. civ. sez. III 14 settembre 2007, n. 19218
Nella notificazione mediante consegna al vicino di casa, l’invio della raccomandata al destinatario a norma dell’art. 139 c.p.c. non attiene alla perfezione dell’atto e alla sua validità, onde la relativa omissione concreta una mera irregolarità formale che non determina la nullità della notificazione. (Fattispecie relativa alla notificazione di verbale di accertamento di violazione del codice della strada). Cass. civ. sez. II 4 aprile 2006, n. 7816
In difetto di espresse prescrizioni limitative contenute nel secondo comma dell’art. 139 c.p.c., è legittimato a ricevere l’atto da notificarsi, nella casa e per conto del destinatario assente, chi si trova con lui, pur non coabitando o convivendo, in rapporto personale o di interessi tale da fare escludere la eccezionalità o la mera occasionalità della sua presenza nella casa e da rendere certo – secondo un giudizio di normalità – che una volta assunto l’incarico di trasmettere l’atto ricevuto alla persona alla quale è destinato, lo esegua effettivamente e fedelmente, in tempi e modo adeguati a realizzare lo scopo della notificazione. Cass. civ. sez. II 12 aprile 1983, n. 2572.
Nell’ipotesi in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come “incaricato al ritiro”, senza alcun riferimento alle funzioni connesse all’incarico afferente al portierato, ricorre la presunzione legale della qualità dichiarata la quale per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario, in difetto della quale deve applicarsi il secondo comma (e non il quarto) dell’art. 139 c.p.c.. Cass. civ. sez.VI 20 ottobre 2017, n. 24933
Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, c.p.c., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. Cass. civ. Sezioni Unite 31 luglio 2017, n. 18992
In caso di notificazione nelle mani del portiere, ai sensi dell’art. 139, terzo comma, c.p.c., l’ufficiale giudiziario deve chiaramente attestare l’inutile tentativo di consegna a mani proprie per l’assenza del destinatario e le vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; poiché, peraltro a tal fine non è necessario l’uso di formule sacramentali, é legittima la notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario mediante consegna al portiere con l’attestazione – come nella specie – “domiciliatario e familiari al momento assenti”. Cass. civ. sez. III, , 20 novembre 2009, n. 24536
In caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno disposto, ex art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, la cui nullità non era stata sanata, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato). Cass. civ. Sezioni Unite 20 aprile 2005, n. 8214
In caso di notificazione ai sensi dell’art. 139, terzo comma, c.p.c., la qualità di portiere di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di allegare e provare l’inesistenza della succitata qualità. (Nella specie, avente ad oggetto la notifica di verbali di contestazione di un’infrazione amministrativa, la Corte Cass., ha confermato la sentenza di merito, ritenendo che la mera affermazione del ricorrente in ordine alla circostanza che lo stabile ove egli risiedeva fosse diverso da quello dove colui che aveva ricevuto la notifica svolgeva attività di portiere, fosse inidonea a smentire in modo certo l’espletamento di detta attività anche presso lo stabile in cui risiedeva il ricorrente). Cass. civ. sez. I 15 aprile 2005, n. 07827
La notificazione da effettuarsi, ex art. 139, ultimo comma, c.p.c., presso il comune di dimora del destinatario, con preferenza rispetto al comune di domicilio, quando non sia noto ovvero conoscibile con ordinaria diligenza il comune di residenza, è validamente compiuta nel luogo in cui il destinatario esercita la propria attività lavorativa (nella specie, un rapporto d’impiego pubblico), postulando essa, secondo la “ratio” della predetta norma, una relazione di fatto fra il soggetto ed il luogo tale da rendere assai probabile la tempestiva ricezione della notifica da parte del notificando. Cass. civ. sez. I 30 luglio 2010, n. 17903
In tema di notificazioni, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni, come quelle desunte dall’indicazione di dimora abituale quale emerge dall’esecuzione del contratto intercorso tra le parti. Il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata. Cass. civ. sez. lav. 22 dicembre 2009, n. 26985
La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell’art. 139 c.p.c. deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacché la certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l’atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario espressamente risulti che l’atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicché la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, né sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna. Cass. civ. sez. II 8 ottobre 2018, n. 24681
Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del notificando, il comportamento delle persone che accettano di ricevere l’atto per il destinatario dichiarando di convivere con lui può essere valorizzato dal giudice come dimostrazione del luogo di effettiva abituale dimora. (Nella specie, la concorde dichiarazione resa a distanza di qualche giorno da due diversi familiari è stata assunta come elemento di prova della residenza del destinatario). Cass. civ. sez. III 22 aprile 1996, n. 3817
Quando la notificazione non sia avvenuta a mani del destinatario, ma in uno degli altri modi indicati dagli artt. 139 e seguenti c.p.c., la prova della sussistenza dei relativi presupposti, i quali danno affidamento, nella previsione della norma, che l’atto sarà portato a conoscenza del destinatario, spetta, in caso di contestazione, al notificante. Cass. civ. sez. lav. 19 febbraio 1986, n. 995.