Art. 137 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Notificazioni

Articolo 137 - codice di procedura civile

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti (150, 151), sono eseguite dall’ufficiale giudiziario (59), su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere (58; 47 att).
L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario (237, 292) di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi (148).
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. (1)
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. (2)
Le disposizioni di cui al quarto (3) comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. (4)
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione. (4)

Articolo 137 - Codice di Procedura Civile

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti (150, 151), sono eseguite dall’ufficiale giudiziario (59), su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere (58; 47 att).
L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario (237, 292) di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi (148).
Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. (1)
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. (2)
Le disposizioni di cui al quarto (3) comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
L’avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge. (4)
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell’avvocato se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l’avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione. (4)

Note

(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 45, comma 18, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
(2) Questo comma è stato inserito dall’art. 174, comma 1, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004. L’art. 174 del D.L.vo n. 196/2003 è stato poi abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3, del D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101.
(3) L’originaria parola: «terzo» è stata così sostituita dall’art. 45, comma 18, lett. b), della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore
(4) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 11, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022

Approfondimenti

Massime

La richiesta di notificazione di un atto processuale, riguardante più soggetti, a nome di uno solo di essi deve ritenersi effettuata nell’interesse anche degli altri, poiché tale notificazione sostituisce a tutti gli effetti l’elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi dei detti soggetti, la cui presenza si ricava dall’atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d’appello che, in sede di opposizione contro un decreto che aveva liquidato a tre ricorrenti un indennizzo ex l. n. 89 del 2001, aveva confermato il provvedimento unicamente nei confronti della parte che ne aveva richiesto la notificazione, dichiarandolo inefficace in ordine alle somme ingiunte in favore delle altre). Cass. civ. sez. II 21 marzo 2019, n. 8054

La legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., spetta alla parte, la quale può chiederne l’esecuzione sia personalmente che a mezzo di difensore munito di procura, sicchè l’inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l’atto compiuto, mentre, ove essa sia stata domandata da procuratore non abilitatoo perché esercente “extra districtum” o perché non iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in cassazioneè affetta da nullità della quale è possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo. Cass. civ. sez. V 21 aprile 2017, n. 10102

Per la validità della notificazione tramite ufficiale giudiziario è sufficiente un solo impulso processuale del richiedente, in quanto l’ufficiale giudiziario, a differenza dell’ufficiale postale, non si limita a riscontrare l’effettività dell’indirizzo indicato, ma svolge le ricerche necessarie alla nuova notifica, sicché egli, nell’ambito territoriale di competenza, può eseguire, di sua iniziativa, l’ulteriore notifica presso il nuovo indirizzo del domiciliatario, se le ricerche esperite presso il vecchio ne hanno permesso l’individuazione.  Cass. civ. sez. II 3 marzo 2014, n. 4933

L’art. 137, primo comma, c.p.c. demanda l’attività di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – alla parte personalmente o al suo procuratore, che la rappresenta in giudizio in ragione del suo ufficio di difensore. La citata disposizione codicistica, peraltro, non disciplina le modalità di conferimento dell’incarico all’ufficiale giudiziario, che restano irrilevanti rispetto al destinatario, in quanto il presupposto del procedimento notificatorio si realizza con la consegna dell’atto e lo scopo della notificazione deve ritenersi raggiunto quando è certo il soggetto cui essa va riferita. Pertanto, ove nella relazione di notifica si faccia riferimento, quale persona che ha materialmente eseguito la consegna dell’atto da notificare, a soggetto diverso da quello legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato di quest’ultimo, tale carenza non inficia di per sè la notifica, che può risultare inutilmente eseguita solo se alla stregua dell’atto notificato non sia possibile individuare il soggetto ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata. Cass. civ. sez. I 7 maggio 2003, n. 6928

La notificazione eseguita personalmente dall’ufficiale giudiziario extra districtum, senza la preventiva richiesta scritta del notificante, non è nulla, in quanto il requisito della richiesta scritta ha rilevo soltanto nel rapporto tra il notificante e l’ufficiale giudiziario. Cass. civ. sez. III 9 aprile 2001, n. 5262

L’attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato (che l’art. 137 c.p.c. individua nella parte, alla quale peraltro si affianca il procuratore come emerge dall’art. 104 del D.P.R. 1229/1959 e dall’art. 163, comma quarto, c.p.c.) essere affidata anche con semplice delega orale (da presumersi conferita dal soggetto che, avendo il possesso dell’atto, lo consegna all’ufficiale giudiziario) ad altra persona. In tal caso l’omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l’attività suddetta, ovvero la menzione dell’intervento di un soggetto diverso dal legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato dal legittimato, sono irrilevanti ai fini della validità della notificazione se alla stregua dell’atto da notificare (e semprechè che questo abbia natura di atto di parte destinato alla notificazione, come ad esempio la citazione o il ricorso per cassazione) risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata. E della notificazione di uno di tali atti effettuata senza la necessaria autorizzazione del legittimato è legittimato a dolersi esclusivamente il soggetto cui ex art. 137 c.p.c. gli effetti della attività di impulso in questione vanno imputati. Cass. civ. sez. III 5 gennaio 2005, n. 164

La mancata indicazione della parte istante nella relata di notifica della sentenza, o l’uso di formule generiche quali «ad istanza come in atti», non determinano la nullità della notifica né la sua inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, a condizione che nell’atto notificato sia indicato in modo inequivoco il soggetto che ha richiesto il rilascio della copia poi consegnata all’ufficiale giudiziario per la notifica o siano presenti altri elementi idonei a dar contenuto specifico alle suddette formule (nella specie, dalla relata di notifica risultava che questa era stata effettuata «ad istanza come in atti» e dall’atto notificato emergeva che ne avevano richiesta copia il procuratore del notificato, una parte personalmente ed il procuratore che rappresentava la stessa e altre parti, di modo che la notifica poteva ritenersi effettuata da quest’ultimo procuratore per tutte le parti rappresentate). Cass. civ. sez. I 25 settembre 1999, n. 10630

La legittimazione a presentare l’istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., alla parte e, quindi, ad un procuratore della medesima, ovvero, in via meramente alternativa, al difensore munito di mandato; con la conseguenza che è affetta da inesistenza – e non soltanto da nullità – esclusivamente la notificazione effettuata ad istanza del semplice domiciliatario, privo, in quanto tale, di poteri di impulso e di rappresentanza e munito soltanto della funzione di sostituire la parte nella ricezione di atti ad essa notificati. Cass. civ. Sezioni Unite 14 novembre 1996, n. 9972

L’attività d’impulso dell’atto notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – è riservata, nel caso in cui la notificazione venga richiesta dalla parte, a lei personalmente o al suo difensore munito di procura, il quale, in virtù di essa, la rappresenta in giudizio. Peraltro, sia la parte che il procuratore possono delegare l’atto, anche verbalmente, ad un terzo e non rileva, ai fini della validità della notificazione, l’omessa indicazione, nella relata, della persona che ha materialmente eseguito la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, ovvero della sua qualità di incaricato dal legittimato, se, alla stregua dell’atto da notificare, sia certa la parte cui la notificazione va riferita. Cass. civ. sez. III 5 febbraio 1996, n. 952

Deve ritenersi valida la notificazione che sia stata chiesta da difensore, munito di procura, abilitato all’esercizio dell’attività procuratoria nell’ambito del distretto della corte d’appello ove ha sede l’autorità giudiziaria adita e non nel distretto in cui opera l’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione, considerato che l’istanza di notificazione è valida quando sia riferibile alla parte – che può provvedervi anche personalmente – nel cui interesse la notificazione è destinata ad essere eseguita. Cass. civ. sez. I 26 gennaio 1995, n. 957

Ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l’ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del proprio ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può eseguire nei confronti di soggetti residenti altrove soltanto le notificazioni degli atti relativi a procedimenti che siano o possano essere di competenza dell’autorità giudiziaria della sede cui è addetto. Cass. civ. sez. II 6 giugno 2013, n. 14355

La funzione di notificazione degli atti giudiziari civili è assegnata dall’art. 137 c.p.c., quando non è disposto altrimenti, all’ufficiale giudiziario. Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione al difensore dell’intimato a mezzo di un «commissariato di P.S.», ente non abilitato a tali adempimenti e totalmente estraneo all’organizzazione giudiziaria, determina la inesistenza assoluta dell’atto e rende il ricorso inammissibile. Cass. civ. sez. I 5 ottobre 2004, n. 19921

La notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita sia dall’ufficiale giudiziario del luogo in cui deve avvenire la notificazione; sia da quello addetto all’autorità giudiziaria competente a conoscere della causa. Cass. civ. sez. III 9 aprile 2001, n. 5262

I messi comunali, ai quali la legge consente che siano affidate le funzioni di notificazione di atti amministrativi (art. 201 cod. str., art. 10 legge n. 265 del 1999, nonché, per i ricorsi agli organi della giurisdizione amministrativa, art. 8 R.D. n. 642 del 1907) sono del tutto estranei alla categoria dei messi del giudice di pace (già messi di conciliazione), i quali, pur in rapporto di servizio con l’ente locale, sono inseriti nell’ufficio giudiziario per effetto di nomina da parte del presidente del tribunale e, appartenendo a un ruolo transitorio ad esaurimento, partecipano con gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti alla funzione di notificazione degli atti processuali (artt. 12 e 13 della legge n. 374 del 1991, come modificati dal decreto-legge n. 571 del 1994, convertito nella legge n. 673 del 1994, e dalla legge n. 479 del 1999). Pertanto, mentre è nulla (e sanabile con il raggiungimento dello scopo o con l’ordine di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) la notificazione del ricorso per cassazione eseguita dal messo del giudice di pace in violazione delle regole sulla distribuzione delle competenze con gli ufficiali giudiziari e aiutanti, è giuridicamente inesistente quella eseguita dal messo comunale, collocandosi essa al di fuori delle sue attribuzioni. Cass. civ. sez. lav. 23 agosto 2004, n. 16591

La notifica, eseguita dal messo di conciliazione, anziché dall’ufficiale giudiziario, senza la specifica autorizzazione del capo dell’ufficio e in assenza delle deroghe previste dall’art. 34, comma primo, D.P.R. n. 1229/1959, è affetta da nullità che, ove detta forma di notifica sia stata eseguita in relazione ad atti amministrativi, segnatamente al decreto di espropriazione, non può essere sanata per il fatto che comunque l’atto abbia raggiunto il suo scopo, non trovando applicazione nell’ambito del procedimento amministrativo la sanatoria prevista in via esclusiva per gli atti processuali dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (Nella specie la Corte ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato tempestiva l’opposizione alla stima, proposta oltre il termine di legge, avendo accertato che il provvedimento contenente la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio era stato notificato al proprietario del bene espropriato dal messo di conciliazione in assenza di autorizzazione).  Cass. civ. sez. I 22 novembre 2001, n. 14767

Con riguardo alla notifica di atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, attività alla quale provvedono, ai sensi dell’art. 11 bis del decreto legge n. 571 del 1994, convertito in legge n. 673 del 1994, (anche) i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza, si applicano i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell’ambito territoriale dell’ufficio di conciliazione cui egli è addetto, principi alla stregua dei quali in dette ipotesi la notifica è nulla, in quanto, a norma dell’art. 175, ultimo comma, dell’allegato n. 1 al R.D. n. 2271 del 1924, gli uscieri degli uffici di conciliazione (denominati «messi di conciliazione» a norma dell’art. 1 della legge n. 16 del 1957) esplicano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della sua giurisdizione, mentre, per il disposto dell’art. 34 del D.P.R. n. 1229 del 1959, ove manchino o siano impediti l’ufficiale giudiziario e l’aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell’ufficio può disporre che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo in cui l’atto deve essere notificato. Tale nullità, che si verifica anche se la notifica è effettuata a mezzo del servizio postale (essendo applicabile solo nei confronti degli ufficiali giudiziari la disposizione dell’art. 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959, che prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell’autorità giudiziaria della sede alla quale sono addetti), è relativa, e, pertanto, sanabile con la costituzione della parte intimata, o con la rinnovazione dell’atto, che il giudice è tenuto a disporre d’ufficio ai sensi dell’art. 291 c.p.c. Cass. civ. sez. I 20 luglio 1999, n. 7782

Stante l’equiparazione funzionale tra l’ufficiale giudiziario ed il messo di conciliazione contenuta nell’art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata dal messo di conciliazione in difetto dell’autorizzazione del capo dell’ufficio giudiziario non è inesistente ma è affetta da nullità, che è sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell’atto al notificato.  Cass. civ. sez. lav. 28 gennaio 1999, n. 770 

In tema di accertamento delle imposte, non si ha violazione dell’art.137 cod. proc. civ. nel caso in cui più avvisi siano notificati al medesimo contribuente in unico plico, ricorrendo tale violazione soltanto qualora più atti con diversi destinatari, anche con un solo indirizzo, vengano inclusi in unico plico, essendo ragionevole temere che chi riceve l’atto non si faccia parte diligente con gli altri destinatari. Cass. civ. sez. V 18 febbraio 2015, n. 3195

L’obbligo di notificare gli atti processuali (nella specie, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado) in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (nella specie, società a responsabilità limitata), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell’atto in una sola copia, attesa la unicità, sul piano processuale della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto. Cass. civ. sez. I 27 luglio 2004, n. 14094

Quando la stessa persona fisica sta in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante legale di altri soggetti, ai fini della ritualità della notifica dell’impugnazione è sufficiente la consegna dell’atto in una sola copia. Cass. civ. sez. III 27 dicembre 1995, n. 13115

La notificazione della sentenza a più parti presso un unico domiciliatario o procuratore deve essere eseguita mediante consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari; se le copie sono di numero inferiore, non essendo possibile stabilire la persona cui esse furono dirette, la notificazione deve considerarsi inesistente. (Applicazione in tema di decorrenza del termine di impugnazione). Cass. civ. sez. III, , 22 luglio 1976, n. 2922.

Il principio secondo cui l’attività di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi degli artt. 1 e ss. della l. n. 53 del 1994, dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza. Cass. civ. sez. III 29 settembre 2016, n. 19294

Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché – a norma dell’art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 – solo l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall’art. 156 c.p.c.. Cass. civ. sez. II 10 gennaio 2011, n. 357

L’attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell’ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand’anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell’intimato e, quindi, dall’accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. Cass. civ. Sezioni Unite 1 dicembre 2000, n. 1242

Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla legge n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull’eliminazione del coinvolgimento della figura dell’ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che – a differenza di quanto avviene per l’ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell’organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale – nei confronti dell’avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. (Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione). Cass. civ. sez. lav. 19 febbraio 2000, n. 1938

Il principio della distinzione dei momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario dell’atto, con il riferimento, per il primo, a quello della consegna dell’atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all’ufficiale giudiziario o all’agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell’avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il computo della data di iscrizione della causa a ruolo effettuato dal giudice di merito dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché da quella di consegna dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario). Cass. civ. sez. I 15 febbraio 2017, n. 4020

La distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell’atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale dell’articolo 369 cod. proc. civ., al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta.  Cass. sez. lav., , 29 ottobre 2013, n. 24346

In tema di notificazioni, il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario, che si impone ogni qual volta dall’individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell’una o dell’altra parte, non opera, esulando da un tale ambito la corrispondente questione, per la determinazione della pendenza della lite rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, che non può che farsi coincidere con il momento in cui il procedimento di notificazione dell’atto introduttivo della causa si è completato, necessariamente corrispondente, quindi, con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell’atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo. Cass. civ. Sezioni Unite 19 aprile 2013, n. 9535

In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello rinotificato – in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell’esito negativo del primo, tempestivamente chiesto – presso il domicilio eletto dall’avvocato e dalla parte nel luogo sede dell’ufficio giudiziario, il cui cambiamento non era stato comunicato alla controparte). Cass. civ. Sezioni Unite 24 luglio 2009, n. 17352

In tema di perfezionamento della notificazione dell’impugnazione, per la prova della tempestività è sufficiente il timbro dell’ufficiale giudiziario apposto sull’atto da notificare, ancorché non firmato, recante l’indicazione della data e del numero cronologico. (Mass. redaz.). Cass. civ. Sezioni Unite 20 giugno 2007, n. 14294
Il combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., in base alla interpretazione costituzionalmente orientata di essi ( che emerge anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2004) va letto nel senso che le notificazioni si perfezionano, per il notificante, non dalla data di completamento delle formalità poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate con idonea relata, ma nel momento antecedente della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Cass. civ. sez. III 15 ottobre 2004, n. 20334

In tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua delle recenti sentenze della Corte costituzionale ai fini del decorrere degli effetti della notifica per il notificante, rileva il momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, anche in ipotesi diverse dalla notifica a mezzo del servizio postale. Cass. civ. sez. lav. 21 agosto 2004, n. 16539

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