La mancata sottoscrizione del verbale d’udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell’atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell’art. 126 c.p.c., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l’efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchè non sottoscritte. Cass. civ. sez. II 18 aprile 2011, n. 8874
Quando vi è coincidenza tra la composizione del collegio giudicante, risultante dal verbale dell’udienza di discussione della causa, redatto dal cancelliere, e quella indicata nell’intestazione della sentenza, sottoscritta dal presidente del collegio e dall’estensore, le risultanze di detti atti, che ex art. 2700 c.c. fanno fede, quanto alla composizione del collegio giudicante, fino a querela di falso, possono essere superate unicamente con il positivo esperimento della querela di falso medesima. Cass. civ. sez. II 29 aprile 2010, n. 10282
In carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (artt. 57 e 130 c.p.c.) non vizia l’udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresì, che con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente soddisfatta la finalità sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo. Cass. civ. sez. II 25 ottobre 2006, n. 22841
Una volta sottoscritto dal presidente del collegio e dal cancelliere, il verbale d’udienza, comunque redatto (e perciò anche eventualmente mediante l’apposizione di timbri recanti diciture prefissate), attesa validamente tutto quanto è in esso contenuto e quindi anche la presenza dei procuratori delle parti; la sua validità documentale può pertanto essere inficiata soltanto attraverso il giudizio di falso. Cass. civ. sez. I 20 settembre 2002, n. 13763
La parte la quale lamenti che in udienza è stata omessa, in violazione dell’art. 126 c.p.c., la verbalizzazione dell’indicazione delle persone intervenute e delle relative dichiarazioni e richieste, non può dolersi in sede di impugnazione del mancato esame di quelle richieste, non risultanti dal processo verbale redatto a norma dell’art. 130 c.p.c., ma ha l’onere di proporre querela di falso, atteso che il verbale di udienza, in quanto atto pubblico, fa piena prova delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza (art. 2700 c.c.). Cass. civ. sez. I 9 marzo 1996, n. 1884
La mera mancanza della sottoscrizione da parte del giudice istruttore e del cancelliere del verbale dell’udienza di rimessione della causa al collegio per la discussione non comporta la nullità anche della sentenza che definisce il giudizio, ove il tenore della decisione non dipenda da tale adempimento formale, dovendo trovare applicazione il principio di cui all’art. 159 c.p.c. secondo cui la nullità di un atto non comporta quella degli atti successivi che ne sono indipendenti. Cass. civ. sez. III 8 agosto 1992, n. 9411
Per contestare le risultanze del verbale di udienza in ordine alle indicate circostanze di tempo e di luogo ed eccepire la omessa attestazione nel detto verbale di fatti processualmente rilevanti – quali la sopravvenuta impossibilità oggettiva (o per disposizione del giudice) di libero accesso in aula al momento della lettura del dispositivo della sentenza – è necessaria una impugnativa di falso dell’atto pubblico rappresentato dal verbale suddetto. Cass. civ. sez. III 4 febbraio 1987, n. 1071.
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