Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall’art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Cass. civ. Sezioni Unite, 21 maggio 2015, n. 10454
Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, perché fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall’art. 13, comma 1, c.p.c. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni. Cass. civ. sez. lav. 17 luglio 2018, n. 19020
Ai fini della determinazione del valore della causa, la controversia di divorzio deve essere considerata di valore indeterminabile, non essendo il suo oggetto suscettibile di valutazione economica precisa secondo le previsioni del codice di rito; per quanto riguarda, invece, la domanda riconvenzionale diretta a ottenere l’assegno di divorzio, pur non avendo detto assegno natura strettamente alimentare, il valore della causa si determina ai sensi dell’art. 13 comma primo c.p.c., che disciplina il valore delle cause relative ad assegni alimentari. Ne consegue che, per la determinazione degli onorari difensivi il giudice deve tener conto della proposizione di due domande, una principale di divorzio, di valore indeterminabile, e l’altra riconvenzionale diretta al pagamento dell’assegno, di valore determinabile. Cass. civ. sez. I 22 agosto 1977, n. 3826.
La domanda, con cui viene chiesta al Ministero dell’interno una pensione d’invalidità civile di lire 22.000 mensili ai sensi delle leggi n. 118 del 1971 e n. 194 del 1974, è intesa ad ottenere non già una rendita vitalizia o un’indennità assicurativa, bensì una prestazione di carattere alimentare, e rientra, pertanto, in primo nella competenza del tribunale individuato secondo le regole del foro erariale. Cass. civ. sez. II 13 dicembre 1976 n. 4626.