Art. 127 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Direzione dell'udienza

Articolo 127 - codice di procedura civile

L’ udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio (175, 275).
Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi (183) e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte. (1)

Articolo 127 - Codice di Procedura Civile

L’ udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio (175, 275).
Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi (183) e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 3, comma 10, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022

Massime

Dalla disposizione di cui all’art. 127 c.p.c. – che riguarda i poteri discrezionali del giudice nella direzione dell’udienza – non deriva l’obbligo del giudice stesso di accogliere una richiesta di rinvio congiuntamente formulata da entrambe le parti. Cass. civ. sez. I 13 febbraio 2001, n. 2008

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