Art. 120 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Pubblicità della sentenza

Articolo 120 - codice di procedura civile

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. (1)
Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

Articolo 120 - Codice di Procedura Civile

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. (1)
Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

Note

(1) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 45, comma 16, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
Il testo precedente così disponeva: «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati».

Massime

In tema di brevetto per invenzioni industriali, la mera nullità del brevetto non giustifica l’ordine di pubblicazione della sentenza, ai sensi della regola generale dell’art. 120 c.p.c., come pure della normativa speciale di cui agli artt. 85 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 e 126 del D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30, allorché non sussista alcun accertamento della violazione del diritto di proprietà industriale o del danno da risarcire, essendo sufficiente, al fine di ripristinare la legalità violata, la necessaria pubblicità della pronuncia, garantita dall’obbligatoria annotazione nel registro del brevetti tenuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. Cass. civ. sez. I 14 ottobre 2009, n. 21835

In tema di reati commessi con il mezzo della stampa, la sentenza di condanna del giornalista in sede penale per il reato di diffamazione è sempre passibile di pubblicazione, a prescindere dal maggiore o minore tasso di tempo trascorso rispetto all’epoca dei fatti, purché l’offesa alla persona, o, per essa, ai suoi più prossimi eredi, sia suscettibile di riparazione mercé la detta pubblicazione. Cass. civ. sez. III 20 dicembre 2001, n. 16078

Il potere discrezionale che l’art. 120 c.p.c. attribuisce al giudice di merito in ordine alle modalità ed estensione della pubblicazione della sentenza, nonché alla scelta del giornale, nei casi in cui ne sia riconosciuta l’utilità per la riparazione in forma specifica del danno, trova un limite solo nell’esigenza di razionalità ed adeguatezza della pronuncia e nel divieto di ultrapetizione, in relazione al quale il giudice non può ordinare la pubblicazione, se questa non è stata richiesta, o imporre una pubblicazione integrale della sentenza, se questa è stata richiesta per estratto, o in più giornali e per più volte consecutive, quando questa è stata richiesta solo in un giornale o per una sola volta. Cass. civ. sez. III 1 marzo 1993, n. 2491

La concorrenza sleale è suscettibile di arrecare un pregiudizio economico pur nella sua stessa configurazione obiettiva, ma l’art. 2600 c.c., in omaggio al principio dell’imputabilità, la considera come fonte di un’obbligazione risarcitoria solo se i relativi atti siano stati compiuti con dolo o colpa. In tal caso, il giudice può ordinare anche la pubblicazione della sentenza e il relativo provvedimento assume, quindi, una funzione riparatoria complementare, essendo rivolto a circoscrivere o a prevenire le ulteriori conseguenze dannose. La detta pubblicazione non è, peraltro, indissolubilmente collegata con il risarcimento del danno subito dal soggetto passivo dell’illecita concorrenza, per cui anche la semplice condanna generica può consentire l’esercizio dell’anzidetta facoltà discrezionale. In linea generale, non vi è, pertanto, concettuale incompatibilità tra l’ordine di pubblicazione della pronuncia di accertamento di atti di concorrenza commessi con dolo o colpa e il rinvio della liquidazione del danno ad un separato giudizio. Cass. civ. sez. III 26 febbraio 1966, n. 600

La sanzione della pubblicazione della sentenza, quando gli atti di concorrenza sleale siano compiuti con dolo o con colpa, a norma dell’art. 2600 c.c., non è subordinata ed indissolubilmente collegata col risarcimento del danno per mezzo del pagamento di una somma di denaro. Cass. civ. sez. I 18 maggio 1964, n. 1216

Il carattere sanzionatorio e, nel contempo, di mezzo di prevenzione e di riparazione patrimoniale, insito nella norma di cui all’art. 120 c.p.c. – secondo la quale il giudice, ad istanza di parte, può ordinare l’inserzione nei giornali di un estratto della sentenza, a cura e spese del soccombente – impone necessariamente l’accertamento dell’estremo del dolo o della colpa di colui che il provvedimento deve subire. Cass. civ. sez. I 5 luglio 1958, n. 2422

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