Art. 119 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Imposizione di cauzione

Articolo 119 - codice di procedura civile

Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire (478; 86, 155 att).

Articolo 119 - Codice di Procedura Civile

Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire (478; 86, 155 att).

Massime

Il provvedimento di svincolo della cauzione, ed ogni altro relativo, non ha carattere di atto decisorio, ma costituisce un provvedimento meramente amministrativo ed ordinatorio, consistendo in un puro e semplice ordine di pagamento con autorizzazione a riscuotere. Pertanto esso non è suscettibile di ricorso per cassazione, anche nel suo aspetto negativo ed omissivo, a norma dell’art. 111 della Costituzione. Cass. civ. sez. III 4 settembre 1986, n. 5406

In tema di procedimento di nuova opera, lo svincolo della cauzione imposta ex art. 1171, secondo comma, c.c., non richiede una pronuncia di contenuto decisorio la cui omissione sia censurabile per violazione dell’art. 112 c.p.c. ma, essendo imposta con provvedimento di carattere ordinatorio, il suo svincolo, ove ne ricorrano i presupposti, è disposto dallo stesso giudice che ha emanato il provvedimento, in base al generale principio dell’art. 177 c.p.c. Cass. civ. sez. II 3 ottobre 1979, n. 5080

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