La motivazione di rigetto dell’istanza relativa a una ispezione giudiziale dei luoghi non deve essere data necessariamente in maniera espressa ma può desumersi implicitamente anche dalla stessa ratio decidendi della sentenza sulla base della valutazione dei fatti ritenuti già provati. Cass. civ. sez. III 28 maggio 2003, n. 8526
Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del non accoglimento dell’istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli non ne ha ravvisato la necessità. Cass. civ.sez. lav. 12 marzo 1998, n. 2716
L’ispezione è prevista dal legislatore del processo al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione – in funzione di un’esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto di indispensabilità – di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, ed è affidata al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi in via di eccezionalità. Tra le «cose», di cui può chiedersi l’ispezione, rientrano in sé stessi anche i documenti, ma se la legge prevede l’acquisizione al processo con un determinato mezzo istruttorio, è a questo che occorre fare ricorso e, poiché in tema di esibizione sono menzionate come oggetto di essa le scritture contabili dell’imprenditore (art. 2711 c.c. e art. 212 c.p.c.), di queste è ammissibile soltanto l’esibizione quale mezzo di acquisizione di tale prova documentale. Cass. civ. sez. I 16 aprile 1997, n. 3260
Ogni qualvolta la parte abbia la possibilità di richiedere l’esibizione dei documenti che interessano, ai sensi degli artt. 210 ss. c.p.c. (in relazione all’art. 2711, secondo comma, c.c.), questo è sufficiente ad escludere che il giudice possa disporre del potere d’ordinare d’ufficio un’ispezione avente ad oggetto quei medesimi documenti, atteso che l’ordine d’ispezione ex art. 118 c.p.c. rientra tra i poteri d’ufficio del giudice, il cui esercizio è perciò stesso logicamente subordinato alla mancanza di idonei mezzi dei quali possa avvalersi la parte sulla quale grava l’onere della prova. Cass. civ. sez. I 27 marzo 1996, n. 2760
L’ordine, impartito nel corso di un giudizio civile ad un istituto di credito, di esibire copia di un assegno bancario, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, anche in relazione all’accertamento del necessario requisito della indispensabilità, e non trova limiti nel rispetto del segreto bancario, in quanto l’unico limite opponibile a detto provvedimento è quello posto per l’ispezione di cose dall’art. 118 c.p.c. (espressamente richiamato dal citato art. 210 c.p.c.), costituito dalla mancanza di un grave danno per la parte o per il terzo e della esigenza di non violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 c.p.p. (tra i quali non è ricompreso quello bancario). Cass. civ. sez. I 7 agosto 1990, n. 7953