Art. 115 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Disponibilità delle prove

Articolo 115 - codice di procedura civile

(1) Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.


Articolo 115 - Codice di Procedura Civile

(1) Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.


Note

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall’art. 45, comma 14, della L. 18 giugno 2009, n. 69, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
Il testo precedente così disponeva: «115. (Disponibilità delle prove). Salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.
«Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.».

Massime

La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all’esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti – diversi da quelli indicati negli atti introduttivi – sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte; in particolare, la mancata tempestiva contestazione, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall’attore è comunque retrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali consentite dall’art. 183 c.p.c., risultando preclusa, all’esito della fase di trattazione, ogni ulteriore modifica determinata dall’esercizio della facoltà deduttiva. Cass. civ. sez. VI 2 dicembre 2019, n. 31402
Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della “relevatio ad onere probandi”, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte. Cass. civ. sez. VI 7 febbraio 2019, n. 3680

L’onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione, sicché non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico d’ufficio.  Cass. civ. sez. VI 21 dicembre 2017, n. 30744

Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità: pertanto, la parte che lo deduca in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare. Cass. civ. sez. V 6 dicembre 2018, n. 31619
Il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall’esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l’onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Cass. civ. sez. III 22 settembre 2017, n. 22055

Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti che ha dignità di regola generale, si applica anche al procedimento per dichiarazione di fallimento. Cass. civ. sez. , 28 febbraio 2017, n. 5067

L’onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e, considerato che l’identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del “thema decidendum” opera identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto che il coltivatore di un fondo rustico, il quale aveva genericamente allegato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio del retratto agrario, non poteva ritenersi liberato dall’onere di provarne la sussistenza, e ciò anche in presenza di una generica contestazione sul punto da parte del convenuto). Cass. civ. sez. III 19 ottobre 2016, n. 21075

Il principio di non contestazione di cui agli artt. 115 e 416, comma 2, c.p.c., riguarda solo i fatti cd. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese, fra le quali è da ricondurre anche l’assunto del datore di lavoro di avere stabilito una specifica turnazione fra i propri dipendenti per assecondare una loro richiesta.  Cass. civ. sez. lav. 13 settembre 2016, n. 17966

L’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice. Cass. civ. sez. III 21 giugno 2016, n. 12748 

La non contestazione del convenuto costituisce, anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agraria, un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza, in capo al retraente, del requisito della mancata vendita di fondi rustici nel biennio antecedente l’esercizio del riscatto, in quanto circostanza tardivamente e genericamente contestata dalla controparte solo in comparsa conclusionale e senza allegare nessuno specifico atto di disposizione). Cass. civ. sez. III 17 giugno 2016, n. 12517

Al mutare delle circostanze che hanno comportato la mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto (nella specie, revoca della certificazione INAIL di esposizione ultradecennale all’amianto vincolante per l’INPS) deve essere consentita la possibilità di negazione dei fatti precedentemente non contestati, purché la modifica dell’atteggiamento difensivo avvenga con modalità coerenti con la dinamica processuale del rito del lavoro, per cui, come le sopravvenienze devono essere allegate nella prima occasione processuale utile, anche la conseguente contestazione dovrà essere tempestivamente operata nella prima difesa. Cass. civ., sez. lav. 5 settembre 2018, n. 21675

Il principio di non contestazione opera, indifferentemente, nei confronti del convenuto, come dell’attore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, preso atto che – in un giudizio risarcitorio da sinistro stradale – il mancato uso del casco protettivo da parte del danneggiato era stato eccepito da parte convenuta sin dalle sue prime difese, ha ritenuto accertata la circostanza, in difetto di contestazione). Cass. civ., sez. III 3 maggio 2016, n. 8647

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente “thema decidendum” e “thema probandum”, sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello. Cass. civ. sez. , VI 4 novembre 2015, n. 22461

Il principio, sancito dall’art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte. Cass. civ. sez. I 17 ottobre 2018, n. 25999

Il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la “sussistenza dei presupposti di legge” per l’accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica. (In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che l’assicuratore designato dal Fondo vittime della strada non avesse contestato la circostanza che il responsabile del sinistro fosse privo di copertura assicurativa, attesa l’inidoneità della generica eccezione di mancanza dei presupposti previsti dalla legge affinché l’impresa designata potesse essere convenuta in giudizio). Cass. civ. sez. III 6 ottobre 2015, n. 19896

La mancanza di specifica contestazione, se riferita ai fatti principali, comporta la superfluità della relativa prova perché non controversi, mentre se è riferita ai fatti secondari consente al giudice solo di utilizzarli liberamente quali argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., sicché nel giudizio d’impugnazione il riesame dell’accertamento risultante dalla sentenza impugnata è subordinato alla proposizione di specifiche censure solo rispetto ai primi, operando in mancanza la preclusione derivante dal giudicato interno, mentre per i secondi è sufficiente, anche in assenza di contestazione, l’avvenuta impugnazione dell’accertamento riguardante i fatti costitutivi della domanda per la riapertura del relativo dibattito processuale.  Cass. civ. sez. I 2 ottobre 2015, n. 19709

L’onere di specifica contestazione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l’onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l’attore ha l’onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio. Cass. civ. sez. III 18 maggio 2011, n. 10860

L’art. 167 cod. proc. civ., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti. Cass. civ. sez. III 5 marzo 2009, n. 5356

L’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto “contestato” uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all’ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all’accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione”, diventa inammissibile. Cass. civ. sez. II 28 ottobre 2019, n. 27490

La violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. Cass. civ. sez. III 11 ottobre 2016, n. 20382

Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova (costituita, nella specie, da una deposizione testimoniale resa in assenza del contraddittorio nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un avvocato nella fase svoltasi dinanzi al consiglio dell’ordine locale, culminato poi nella decisione del Consiglio Nazionale Forense, giudice speciale istituito con il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382). Cass. civ. sez. III 20 gennaio 2015, n. 840

L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare; non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza. Cass. civ. sez. III 30 aprile 2010, n. 10607

Al di fuori delle eccezioni in senso stretto, che sono condizionate dalla legge alla manifestazione di volontà espressa della parte di volersene avvalere, di talché non possono essere rilevate d’ufficio anche se sia acquisita alla causa la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento, tutti gli altri fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall’attore, (tra i quali rientra, come nella specie, l’impossibilità per il debitore di adempiere derivante da causa a lui non imputabile), pur dovendo sempre essere provati dal convenuto, a norma dell’art. 2697 c.c., sicché il mancato raggiungimento della prova in ordine ad essi si risolve in danno del convenuto e ne determina la soccombenza, tuttavia, qualora tali fatti siano acquisiti ritualmente alla causa, possono essere utilizzati dal giudice anche in assenza di formali difese che li assumano a fondamento. Cass. civ. sez. lav. 1 aprile 2004, n. 6450.

In virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo o di alcuni dei documenti in esso contenuti. Ne consegue che, non esistendo un principio di «immanenza» della prova documentale, e dovendo il giudice decidere la causa juxta alligata et probata, è onere della parte che intende avvalersene farsi rilasciare dal cancelliere, ex art. 76, disp. att. c.p.c., copia degli atti del fascicolo di controparte da inserire nel proprio fascicolo perché possano essere considerati dal giudice, tenuto a decidere, ai sensi dell’art. 115, c.p.c., sulla base del materiale probatorio sottoposto al suo esame. Cass. civ. sez. III 15 marzo 2004, n. 5241.
In virtù del principio di disponibilità delle prove, di cui all’art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Al riguardo, non è, peraltro, sufficiente che una determinata circostanza sia acquisita al processo attraverso la produzione di un documento ad opera di una delle parti in causa, perché il giudice possa utilizzarla come base del suo convincimento, essendo, invece, necessario che la parte, interessata a far valere la circostanza, ne faccia oggetto della propria tesi difensiva, richiamandola al momento della produzione o anche successivamente per evitare preclusioni. Cass. civ. sez. III 13 febbraio 2002, n. 2076

Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte o allegati dal consulente alla propria relazione solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l’impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto irrilevanti, al fine del decidere, i documenti allegati alla consulenza tecnica d’ufficio di primo grado su iniziativa unilaterale dello stesso consulente ed esorbitando dall’incarico, giacché – non avendo nessuna delle parti, esplicitamente, fondato sugli stessi alcuna difesa – non era consentito al giudice di sostituirsi alle stesse nell’adempiere all’onere probatorio sulle stesse gravanti; a nulla rilevando che nessuna delle parti avesse eccepito, nella prima udienza successiva al deposito, la nullità della consulenza tecnica con riferimento alle attività da costui poste in essere oltre i limiti del mandato). Cass. civ. sez. III 6 aprile 2001, n. 5149

Il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poiché nel vigente ordinamento processuale vige il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro (nel caso di specie, in applicazione del su indicato principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto affetta da vizio di motivazione la sentenza di merito in cui il giudice aveva rigettato la domanda senza tener conto, tra l’altro, delle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti solo dal procuratore ad litem, e del comportamento, anche extraprocessuale, della parte). Cass. civ. sez. III 24 gennaio 2003, n. 1112

Nel caso di chiamata in garanzia, il rapporto di connessione esistente tra la domanda principale e quella di manleva, consentendo il simultaneus processus ai sensi dell’art. 106 c.p.c., determina l’assoggettamento di tutte le parti dell’unico procedimento al principio di acquisizione, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state formate, concorrono nella loro globalità ed indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza delle stesse possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro e quindi senza che possa escludersi l’utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli all’altra. Cass. civ. sez. III 2 febbraio 2001, n. 1505

Nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova – applicabile anche al contenzioso tributario –, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza. Cass. civ. sez. V 29 novembre 2000, n. 15312

In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l’altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse. Cass. civ. sez. I 5 ottobre 2014, n. 21847

La non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l’onere è irreversibile, ma non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova del fatto non contestato. Pertanto, in tale ultima ipotesi, resta superata la questione sulla pregressa non contestazione di quei fatti che, se ravvisata, avrebbe comportato l’esclusione di essi dal “thema probandum”. Cass. civ. sez. III 13 marzo 2012, n. 3951

In tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica – in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica – se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento. Quando, invece, la mancata espressa contestazione della circostanza si fonda sull’assunto della non pertinenza del fatto dedotto al giudizio in corso, l’attore non è esonerato dall’onere di provare il fatto stesso e, in mancanza di tale prova, il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato. Cass. civ. sez. III 24 novembre 2010, n. 23816

Non sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere, per la parte, di contestazione specifica di ogni fatto dedotto ex adverso, la mera mancata contestazione in quanto tale non può avere automaticamente l’effetto di prova, onde il giudice che ritenga non raggiunta la prova di una circostanza, consistente in un fatto dedotto in esclusiva funzione probatoria, semplicemente allegata dall’attore, non incorre in violazione di legge o vizio di motivazione nel non aver tenuto conto, quale elemento probante, della non contestazione da parte del convenuto (fattispecie in tema di allegazione della qualità di imprenditore ai fini della liquidazione del maggior danno per svalutazione monetaria in obbligazione pecuniaria). Cass. civ. sez. I 16 giugno 2006, n. 13958

Quando il debitore, pur contestando, ancorché genericamente, la pretesa creditoria, produca in giudizio, al fine di chiarire le pretese contro di lui azionate, i dati e i conteggi attraverso i quali la controparte ha quantificato il proprio credito, il creditore è esonerato dalla produzione di ulteriori conteggi e prospetti relativi all’entità del credito e ai criteri in base ai quali è stato quantificato, e grava sul debitore l’onere di contestazione specifica in ordine ai criteri e alle voci di determinazione dell’entità del credito, giacché la suddetta documentazione, in quanto riferibile al creditore, che nulla obietta, e in quanto non contestata dal debitore, che la produce, assume, indipendentemente dalla sua efficacia probatoria, il valore di un dato pacifico in ordine alla misura del credito vantato, idoneo pertanto a circoscrivere l’area in contestazione tra le parti. Cass. civ. sez. lav. 4 aprile 2000, n. 4116

Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Ne consegue che tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva ritenuto provato, per scienza comune, il fatto che il funzionamento delle caldaie a gas potesse provocare emissioni di calore, oltre che di fumo, ossido di carbonio e scintille). Cass. civ. sez. II 16 dicembre 2019, n. 33154
Nelle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza di cui all’art. 115, comma 2, c.p.c. sono escluse quelle valutazioni che, per essere formulate, necessitino di un apprezzamento tecnico, da acquisirsi mediante c.t.u. o mezzi cognitivi peritali analoghi per le quali, quindi, non possa parlarsi di fatti o regole di esperienza pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo dell’uomo medio o della collettività con un grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva respinto una domanda di risarcimento del danno per “mobbing” ritenendo fatto notorio che chi sia affetto da malattia psichica non possa percepire la realtà dei rapporti interpersonali con conseguente impossibilità, per il datore di lavoro, di evitare la causazione del danno). Cass. civ. sez. lav. 4 giugno 2019, n. 15159

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, laddove, del resto, allorché si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l’inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione. Cass. civ. sez. VI 22 maggio 2019, n. 13715

Il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di fatto di comune esperienza, le quali riguardano fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, e non anche elementi valutativi che implicano cognizioni particolari ovvero nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, attiene all’esercizio di un potere discrezionale; pertanto la violazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c. può configurarsi solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Cass. civ. sez. VI 20 marzo 2019, n. 7726

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), ex art. 115, comma 2, c.p.c., deve essere riferito ad eventi di carattere generale ed obiettivo che, proprio perché tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria, oppure un evento bellico), non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità; sicché, ai fini probatori previsti da detta norma, non è consentito generalizzare situazioni particolari e se, in taluni casi, la considerazione della notorietà può essere limitata ad una cerchia sociale o territoriale ristretta, quale un insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi, cosi da far assurgere all’alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto, giammai tale comunità ristretta può essere individuata sulla base di un mero carattere territoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non necessaria la prova dell’esistenza di cartelli segnaletici della presenza di sistemi di rilevazione automatica sulla principale autostrada italiana – la Al – in quanto fatto notorio a tutti gli utenti della strada lombardi). Cass. civ. sez. II 6 marzo 2017, n. 5530

Le opinioni sociologiche meramente soggettive e regole di parziale valutazione della realtà costituiscono fatti a valenza solo suggestiva, sicché non posseggono un grado di univocità e sicura percezione da parte della collettività da risultare indubitabili e incontestabili e, dunque, non integrano un fatto notorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva fondato la ricostruzione dei ricavi e del maggior reddito di un professionista sulla circostanza che “i clienti meridionali non sempre corrispondono onorari conformi alle tabelle professionali”). Cass. civ. sez.  V 29 ottobre 2014, n. 22950

La variazione del valore di un immobile in un ben determinato periodo di tempo (nella specie, quadriennale), richiedendo accertamenti circostanziati, anche attraverso pubblicazioni di dati attuariali, non può ascriversi al fatto notorio. Cass. civ. sez. I 29 gennaio 2014, n. 1904
Il mancato ricorso, da parte del giudice del merito, alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, di cui all’art. 115 cod. proc. civ., deve essere specificamente spiegato ed è suscettibile di essere apprezzato dal giudice di legittimità sotto il profilo del vizio di insufficiente motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, omettendo di applicare la nozione di comune esperienza secondo cui un impianto di allarme specifico è in qualche misura utile per evitare il furto o per attenuarne le conseguenze, aveva escluso il nesso causale tra il malfunzionamento del dispositivo ed il furto, sul rilievo che il reato si era consumato nell’arco di pochi minuti, senza dar conto delle ragioni per le quali il suono della sirena non avrebbe potuto spiegare un effetto totalmente o parzialmente deterrente, idoneo ad impedire o ad attenuare i danni subiti dal creditore del soggetto che aveva fornito l’impianto e ne provvedeva alla manutenzione). Cass. civ. sez. III 10 aprile 2012, n. 5644

L’atto notorio, pur essendo considerato da alcune specifiche norme di legge come prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario, allorché queste siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi, anche se nell’ambito della giurisdizione ordinaria, non ha nessuna rilevanza quando venga prodotto in giudizio in funzione probatoria di una delle suddette qualità. In tal caso, l’atto notorio non dà luogo ad una presunzione legale, sia pure “juris tantum”, circa la spettanza delle indicate qualità di erede o di legatario, ma integra un mero indizio, che deve essere comprovato da altri elementi di giudizio. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto mancante la prova della legittimazione all’impugnazione in capo agli appellanti, i quali, assumendo di avere la qualità di eredi della parte originaria, si erano limitati a produrre un atto notorio attestante l’avvenuto decesso di quest’ultima e la loro asserita qualità). Cass. civ. sez. VI 29 dicembre 2011, n. 29830

Le massime o nozioni di comune esperienza costituiscono regole di giudizio di carattere generale, derivanti dall’osservazione reiterata di fenomeni naturali e socioeconomici di cui il giudice è tenuto ad avvalersi, in base all’art. 115 c.p.c., come regola di giudizio destinata a governare sia la valutazione delle prove che l’argomentazione di tipo presuntivo. Equità ed esperienza, tuttavia, costituiscono tecniche di apprezzamento dei fatti che, per quanto omogenee, non sono tra loro sovrapponibili; ne consegue che la quantificazione di una somma (nella specie, concernente le prestazioni extra-contratto di un appalto) può logicamente ascriversi a regole di esperienza solo quando abbia ad oggetto una prestazione di carattere usuale suscettibile di oscillazioni minime da caso a caso, oppure quando tale determinazione costituisca la risultante concreta di fatti notori e di nozioni di pratica comune. Cass. civ. sez. II 4 ottobre 2011, n. 20313

Il ricorso al fatto notorio, ai sensi dell’art. 115 secondo comma, c.p.c., attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito; pertanto, l’esercizio, sia positivo che negativo, di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile l’assunzione, a base della decisione, di un’inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio su enunciato, ha ritenuto che correttamente il giudice di merito non avesse fatto ricorso alla nozione di notorio per configurare un danno alla salute causato dalla esposizione a rumore derivante da immissioni sonore provocate dall’attività notturna di locali pubblici). Cass. civ. sez. III 18 luglio 2011, n. 15715

Qualora il giudice del merito abbia posto alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono denunciabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 115, secondo comma, c.p.c. e la Corte di cassazione eserciterà il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito. (Nell’affermare il suddetto principio, la S.C. ha ritenuto notorio il fatto che la presenza di un secondo passeggero a bordo di un ciclomotore determini un carico eccessivo idoneo a ridurre sia la stabilità del mezzo che la sua capacità di frenata). Cass. civ. sez. III, , 29 novembre 2011, n. 25218

Ove il giudice del merito abbia posto alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono denunciabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 115, secondo comma, c.p.c. e la Corte di cassazione eserciterà il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata secondo cui rientrava nella comune esperienza, senza bisogno di prove, il fatto che per l’attività di chirurgo fosse essenziale un’ adeguata manualità, e che la relativa professionalità decadesse in mancanza di esercizio).  Cass. civ. sez. lav. 9 settembre 2008, n. 22880

Le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, che, ai sensi del secondo comma dell’art. 115 c.p.c., il giudice può porre a base della decisione, non costituiscono presunzioni iuris et de iure dovendo pertanto il giudice accogliere le richieste istruttorie finalizzate a contrastare l’applicabilità, nella specie, delle ravvisate presunzioni. (Fattispecie relativa a opposizione a sanzione amministrativa per abbandono di animale domestico: la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva negato la prova circa lo smarrimento dell’animale e le ricerche effettuate dal proprietario, presumendo che il ritrovamento nei pressi di un’area di servizio dell’autostrada dimostrasse che l’animale era stato ivi intenzionalmente abbandonato, in conformità a un diffuso malcostume). Cass. civ. sez. II 19 gennaio 2006, n. 981

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza ex art. 115, secondo comma, c.p.c., attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e, pertanto, l’esercizio sia positivo che negativo del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo invece censurabile l’assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del “notorio”, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (c.d. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura. (Nella specie, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di un’azienda alberghiera, la S.C ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale doveva ritenersi notorio che in Versilia la stagione turistica dura sei mesi). Cass. civ. sez. III 19 agosto 2003, n. 12112

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, e pertanto il mancato ricorso ad esse non può dar luogo ad alcun sindacato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha reputato esente da vizi la sentenza del giudice di merito che non aveva ritenuto, ai fini della qualificazione del contratto, di far uso della nozione di comune esperienza secondo la quale, laddove nelle transizioni usualmente l’importo da corrispondere viene arrotondato, nelle semplici quietanze di pagamento esso viene riportato senza alcun arrotondamento). Cass. civ. sez. III 17 gennaio 2003, n. 609

Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti delle stesse non vaglianti né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile; non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie. Cass. civ. sez. II 8 agosto 2002, n. 11946

Un fatto può essere qualificato come notorio qualora, seppure non faccia parte delle cognizioni dell’intera collettività, rientri – come i particolari geografici o topografici di una città – nelle circostanze conosciute e comunemente note nel luogo in cui abitano il giudice e le parti in causa. L’addotta inveridicità di tale fatto non è denunciabile con ricorso per cassazione ma, ricorrendone gli estremi, solo in sede di revocazione. Cass. civ. sez. II 21 dicembre 2001, n. 16165

L’affermazione del giudice di merito circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, poiché tale affermazione è frutto di un potere discrezionale dello stesso giudice che, pertanto, non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda. Peraltro, al giudice è data la possibilità di far capo anche alla comune cultura di una specifica e, se del caso, particolarmente qualificata cerchia sociale – definita come insieme di persone aventi tra loro una comunanza di interessi – così da far assurgere all’alveo del notorio anche nozioni sicuramente esorbitanti da quella cultura media che rappresenta il naturale parametro della nozione in oggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato quanto ritenuto dalla C.A. secondo cui l’imprenditore (gioielliere) generalmente opta per la formula di assicurazione a primo rischio assoluto, pur pagando un premio più elevato rispetto a quello dei contratti ex art. 1907 c.c., nell’intento di evitare contestazioni con l’impresa assicuratrice in caso di furto parziale della merce esistente).  Cass. civ. sez. II, , 19 aprile 2001, n. 5809

Il principio di non contestazione presuppone un comportamento concludente della parte costituita, sicché non è preclusa la contestazione, per la prima volta in appello, sia per la parte rimasta contumace che per quella costituitasi tardivamente in primo grado. Cass. civ., sez. lav. 14 gennaio 2015, n. 461

La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell’attore, poiché, al pari del silenzio nel campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio. Ne consegue che non è possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda (come, nella specie, l’applicabilità al rapporto di lavoro di un contratto collettivo privatistico) della cui sussistenza l’attore ha l’onere della prova. Cass. civ. sez. lav. 11 aprile 1985, n. 2410

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