Ai sensi dell’art.111, comma 3, c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicché la chiamata non soggiace alle forme e ai termini prescritti dall’art.269 c.p.c. Cass. civ. Sezioni Unite 26 agosto 2019, n. 21690
In tema di scissione societaria, la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, con la conseguenza che la clausola compromissoria per arbitrato rituale in origine pattuita rimane efficace. Cass. civ., sez. VI 16 maggio 2019, n. 13192
L’estinzione “ope legis” delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell’art.1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. 225 del 2016, non determina l’interruzione del processo, trattandosi di una forma di successione nel diritto controverso, né la necessità di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: ne deriva che il nuovo ente, ove si limiti a subentrare negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, può validamente avvalersi dell’attività difensiva espletata dall’avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente. Cass. civ. sez. V 9 novembre 2018, n. 28741
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione; pertanto il suo intervento – che è regolato dall’art. 111 c.p.c. e non dall’art. 105 c.p.c. e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario – non può essere qualificato come intervento adesivo dipendente e, se svolto in appello, mediante mera riproposizione dei motivi dell’impugnazione proposta dal dante causa, non soggiace ai limiti di cui all’art. 344 c.p.c. e non integra un’impugnazione incidentale tardiva. Cass. civ. sez. III 28 luglio 2017, n. 18767
Il successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. può intervenire nel giudizio di legittimità, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall’acquistata titolarità del diritto controverso, quando non sia costituito il dante causa, altrimenti determinandosi un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa. Cass. civ. sez. I 7 giugno 2016, n. 11638
Il principio di cui all’art. 111, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, non opera qualora tale diritto (ovvero una quota del bene che ne è oggetto) sia ceduto da una parte alla sua controparte, venendo a cessare, per confusione soggettiva tra attore e convenuto, la materia del contendere (anche solo relativamente alla quota ceduta), la quale, come condizione dell’azione, deve persistere fino al momento della decisione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo in considerazione del mancato decorso, al momento della proposizione, del termine lungo d’impugnazione nei confronti di alcune parti, nonostante le stesse, nel corso del giudizio presupposto di scioglimento della comunione, avessero ceduto le proprie quote ad una delle controparti). Cass. civ. sez. VI 15 maggio 2015, n. 10057
La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all’art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell’azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l’interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell’originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell’effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio. Cass. civ. sez. III 23 ottobre 2014, n. 22503
Il trasferimento “inter vivos” del diritto controverso determina, agli effetti dell’art. 111 cod. proc. civ., la prosecuzione del processo tra le parti originarie, non venendo meno la “legittimatio ad causam” della parte cedente, sicché, in caso di decesso di quest’ultima, il rapporto processuale non subisce alterazioni, ma solo vicende interruttive, trasmettendosi la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio, in base all’art. 110 cod. proc. civ., dal “de cuius” agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario, senza che abbia rilievo che il diritto controverso non fosse più nel patrimonio del “de cuius” al momento dell’apertura della successione. Cass. civ. sez. II 2 luglio 2014, n. 15107
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l’effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell’impugnazione proposta dall’avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com’è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest’ultimo, mentre è esclusa l’esperibilità da parte sua dell’opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c.. Cass. civ. sez. II 31 agosto 2018, n. 21492
Nel caso di cessione di un credito già azionato esecutivamente, trovano applicazione (sia pure con gli opportuni adattamenti) sia il primo che il terzo comma dell’art. 111 cod. proc. civ. Quando, invece, un’analoga successione si verifichi dal lato passivo (ove, cioè, un terzo abbia acquistato, in pendenza dell’esecuzione forzata e dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare, il bene pignorato), è applicabile solo il primo comma della citata disposizione, ostando all’applicazione anche del terzo il regime di inefficacia delineato dall’art. 2913 cod. civ. Cass. civ. sez. III 12 aprile 2013, n. 8936
L’art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare e fa salve, tra le altre, le norme sulla trascrizione, enuncia una regola che attiene non tanto all’integrità del contraddittorio, quanto all’opponibilità della sentenza e si pone quindi su di un piano diverso rispetto all’art. 1113, terzo comma, c.c., dettato per il giudizio divisionale avente ad oggetto beni immobili, il quale, invece, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, individua nella trascrizione dell’atto di acquisto il momento determinante per stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l’impugnata sentenza che, nell’ambito di un giudizio di scioglimento di comunione su di un fondo, aveva negato la qualità di litisconsorti necessari agli aventi causa della ricorrente, il cui acquisto, sfornito di prova della sua trascrizione, era avvenuto durante il predetto giudizio). Cass. civ. sez. II 3 gennaio 2013, n. 78
In tema di azioni possessorie, la regola indicata dall’art. 1169 c.c. è da intendersi dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell’autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell’autore dello spoglio, non rileva la situazione soggettiva da parte dell’avente causa, perchè, a protezione dell’attore e a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale, opera la norma di cui all’art. 111 c.p.c. e in particolare quella di cui al quarto comma, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell’avente causa. Cass. civ., sez. III 27 luglio 2012, n. 13377
La successione a titolo particolare nel diritto controverso, di cui all’art. 111 c.p.c., alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dal principio del giusto processo, coniugato con il diritto di difesa (artt. 111 e 24 Cost.), si ha indipendentemente dalla natura, reale o personale, dell’azione fatta valere tra le parti originarie, dovendosi garantire all’acquirente, il quale intenda intervenire nel processo, le stesse possibilità di difesa spettanti al suo dante causa contro le deduzioni avversarie, e potendosi, invece, rivelare per lo stesso acquirente pregiudizievole la soggezione all’efficacia riflessa della sentenza “inter alios”, impugnabile soltanto nell’ambito delle difese esercitate dall’alienante. Ne consegue che l’acquirente di un immobile deve essere considerato successore nel diritto controverso, agli effetti dell’art. 111 c.p.c., nel processo avente ad oggetto la validità, la risoluzione o l’esecuzione di un contratto preliminare, relativo allo stesso bene, stipulato in precedenza tra il dante causa ed un terzo. Cass. civ. sez. II 17 luglio 2012, n. 12305
Nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies c.c. (applicabile “ratione temporis”), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento nel giudizio e d’impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa; in tal caso, il successore ha, tuttavia, l’onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d’ufficio. Cass. civ. sez. I 13 aprile 2012, n. 5874
La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di “legitimatio ad processum”, ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda, e non anticipatamente in funzione preclusiva degli atti d’impulso volti a riattivare il processo interrotto; pertanto, il giudice deve dare seguito all’istanza di riassunzione proposta da chi si afferma successore a titolo particolare nel diritto della parte processuale estinta, impregiudicato l’accertamento dell’effettiva spettanza del diritto medesimo all’esito della valutazione della prova dell’allegata successione. Cass. civ. sez. I 16 marzo 2012, n. 4208
Il giudicato sull’annullamento del contratto (nella specie, la cessione della quota di partecipazione ad una società in accomandita semplice), è opponibile nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso salvo il caso in cui il successore medesimo abbia acquistato detto diritto in buona fede, non potendo in tal caso egli essere pregiudicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1445 c.c. Cass. civ. sez. III 21 gennaio 2010, n. 981
In tema di legittimazione all’impugnazione di una sentenza da parte del successore a titolo particolare nel diritto controverso, qualora la successione riguardi un appalto con la P.A. ricompreso in un ramo di azienda oggetto di conferimento in favore di una società, poichè il trasferimento di ramo d’azienda, anche mediante conferimento, configura una successione a titolo particolare riconducibile al “genus” della cessione d’azienda, la prova della avvenuta successione deve riguardare, oltre che il conferimento del ramo d’azienda e l’inclusione in questo del suddetto contratto, anche l’avvenuta effettuazione della comunicazione di cui all’art. 35, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (applicabili “ratione temporis”), attesa l’indefettibilità di tale adempimento per l’efficacia della cessione nei confronti dell’Amministrazione. Cass. civ. sez. I 19 gennaio 2010, n. 792
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d’intervento di quest’ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. Cass. civ. sez. I 22 ottobre 2009, n. 22424
L’art. 111 c.p.c. è applicabile in via analogica alle ipotesi in cui il convenuto, pur privo di legittimazione passiva al momento dell’introduzione del giudizio, l’acquisti (per contratto o per legge) nel corso del processo. In tal caso, quindi, il processo deve proseguire tra le parti originarie. Cass. civ. sez. III 3 luglio 2008, n. 18220
Ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l’attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell’art. 111 c.p.c. e non nell’art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall’estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta; la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell’opposto decreto). Cass. civ. sez. I 13 luglio 2007, n. 15674
In caso di alienazione del diritto controverso, l’intervento o la chiamata in causa dell’acquirente non comporta automaticamente l’estromissione dell’alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti; l’alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio. Cass. civ. sez. II 24 agosto 2006, n. 18483
In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall’art. 111 c.p.c., detto per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l’alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti. A tale stregua, quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato e, in accordo con il cessionario, è l’originario creditore a proseguirlo, da un canto, il debitore deve risolvere le sue opposizioni contro la parte che procede; d’altro canto, dovendo i principi evincibili dall’art. 111 c.p.c. essere adattati alle caratteristiche proprie del processo esecutivo (per cui la soluzione di determinate questioni incidentali avviene anziché nell’ambito dello stesso processo in distinti giudizi di cognizione, quali quelli volti a decidere sulle questioni concernenti l’estinzione, le opposizioni esecutive e le controversie sulla distribuzione del ricavato), deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie, la possibilità per il cessionario di svolgere le attività processuali inerenti all’indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e quindi (anche) la facoltà di intervenire, ai sensi dell’art. 111, quarto comma, c.p.c., nel giudizio di cassazione pur non avendo spiegato intervento in primo grado, e pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l’opposizione fosse proposta (essendo all’epoca il processo esecutivo già iniziato). Cass. civ. sez. III 11 marzo 2004, n. 4985
Il trasferimento di un ramo d’azienda da una società all’altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell’art. 111 c.p.c.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l’art. 2112 c.c. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario. Cass. civ. sez. lav. 10 gennaio 2003, n. 237
La trascrizione della domanda giudiziale nei casi in cui è prevista dalla legge si ricollega al principio fissato dall’art. 111 c.p.c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso e, mirando a risolvere un conflitto di diritto sostanziale tra più acquirenti dallo stesso dante causa, consente all’attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti successori a titolo particolare del convenuto nelle more del giudizio. Pertanto gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale ed è irrilevante il fatto che gli stessi abbiano o meno partecipato al giudizio de quo. Cass. civ. sez. II 29 gennaio 2002, n. 1155
In tema di successione nel processo, la disciplina dettata dall’art. 110 c.p.c. presuppone il venire meno della parte processuale, pertanto, nell’ipotesi di successione a titolo particolare tra enti, con trasferimento ex lege di una parte di beni e rapporti ad un ente di nuova istituzione senza estinzione dell’ente i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti (nella specie, distacco di un certo numero di comuni della provincia di Firenze in seguito all’istituzione della provincia di Prato), il processo prosegue tra le parti originarie secondo la disciplina dettata dall’art. 111 c.p.c., essendo irrilevanti le modificazioni delle posizioni giuridiche attive e passive successive all’inizio della controversia. Cass. civ. sez. I 16 gennaio 1999, n. 398
Il successore a titolo particolare di una delle parti del processo, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio o vi sia stato chiamato ovvero abbia impugnato la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa ai sensi dell’art. 111, commi 3 e 4, c.p.c., assume la posizione di litisconsorte necessario, destinata a perdurare anche nelle fasi successive del processo fino alla sua eventuale estromissione. Ne consegue che, ove il giudizio sia stato interrotto successivamente alla chiamata in causa ovvero all’intervento del successore a titolo particolare, occorre procedere alla riassunzione anche nei suoi confronti, in mancanza della quale deve essere ordinata, anche in appello, l’integrazione del contraddittorio, determinandosi, altrimenti, la nullità del procedimento e di tutti gli atti successivi, rilevabile, anche d’ufficio, in sede di legittimità, alla cui declaratoria consegue la rimessione della causa al giudice dinanzi al quale si è verificata la predetta violazione, affinché provveda alla rinnovazione degli atti nulli, previa sanatoria del vizio. Cass. civ. sez. I 31 ottobre 2016, n. 22035
La comparsa di intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso deve essere notificata al convenuto contumace anche se l’interventore si associ alle domande degli altri soggetti, già partecipi del giudizio, poiché il contumace, oltre a poter contestare la legittimità dell’intervento od opporre eccezioni personali, ha comunque diritto ad essere informato della presenza in causa di una nuova parte, salvo il caso in cui la comparsa d’intervento non contenga domande nei suoi confronti. L’omessa notifica dell’atto d’intervento, peraltro, comporta la nullità della sentenza ma non la sua inesistenza, sicché nel giudizio d’appello, non essendo applicabili gli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., la causa deve essere decisa nel merito, secondo le regole generali. Cass. civ. sez. II 31 agosto 2015, n. 17328
In caso di trasferimento d’azienda si realizza una successione a titolo particolare nella generalità dei rapporti preesistenti dal cedente al cessionario ; ne consegue che, ove rispetto ad uno dei rapporti sia pendente una controversia, il cessionario che sia intervenuto, ex art. 111 c.p.c., nel processo, accettando il contraddittorio sulle domande formulate verso il suo dante causa e svolgendo difese nel merito, assume la veste di parte processuale in qualità di titolare del diritto in contestazione e non quale terzo, non potendosi qualificare il suo intervento come adesivo dipendente. Cass. civ. sez. lav. 24 giugno 2008, n. 17151
In tema di locazione, il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, sul piano sostanziale, in base all’art. 1599 c.c., il subentro nella posizione del locatore dell’acquirente all’alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall’art. 111 c.p.c. ; peraltro, il principio stabilito dall’art. 1602 c.c., che fissa al momento dell’acquisto del bene locato il subingresso dell’acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione, esclude per implicito che il fenomeno successorio ex art. 1599 c.c. del trasferimento a titolo particolare della cosa locata possa avere effetto retroattivo. Ne consegue che l’acquirente dell’immobile locato, pur subentrando in tutti i diritti e gli obblighi correlati alla prosecuzione del rapporto di locazione, deve considerarsi terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rilascio per occupazione senza titolo proposta dall’acquirente del bene nei confronti del ricorrente, ritenendo sussistente il contrasto tra la decisione impugnata e quella, passata in giudicato, che, nella causa intentata nei confronti dello stesso ricorrente dall’alienante, aveva accertato il diritto del predetto a succedere nel contratto di locazione ex art. 6 della legge 392 del 1978 ). Cass. civ. sez. III 13 maggio 2008, n. 11895
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso assume la qualità di litisconsorte solo quando intervenga, o sia chiamato in causa, od eserciti la facoltà di impugnare la sentenza sfavorevole all’alienante, secondo le previsioni dell’art. 111, terzo e quarto comma, c.p.c. Cass. civ. Sezioni Unite 22 gennaio 2003, n. 875
Nel caso in cui il promittente venditore convenuto con l’azione personale ex art. 2932 c.c. alieni ad un terzo il medesimo bene, non si versa nella previsione dell’art. 111 c.p.c. sul trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, e detto terzo può intervenite in giudizio per sostenere le ragioni del suo dante causa in veste di interventore adesivo dipendente ex art. 105, comma secondo, c.p.c., non legittimato come tale a proporre autonoma impugnazione. Cass. civ. sez. II 23 ottobre 2001, n. 13000
Il successore a titolo particolare che ai sensi dell’art. 111 c.p.c. intervenga nel processo in fase di appello si inserisce nella controversia quale è stata impostata in primo grado e non può proporre domande nuove al di fuori, eventualmente, di quella diretta al riconoscimento del suo diritto di intervenire qualora esso venga contestato da una o entrambe le parti originarie. Cass. civ. sez. II 27 marzo 1990, n. 2459
Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d’appello, come consentitogli dall’art. 111, terzo comma, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all’adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l’adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa. Cass. civ. Sezioni Unite 3 novembre 1986, n. 6418
Ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l’evocazione in giudizio dell’alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l’altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l’estromissione tacita dal giudizio dell’alienante, con conseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parte originaria. Cass. civ. sez. II 30 agosto 2017, n. 20533
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell’art. 111, terzo comma, c.p.c., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti; nè peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l’attualità dell’interesse dell’attore ad agire contro l’originario convenuto. Cass. civ. Sezioni Unite 3 novembre 2011, n. 22727
In ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e prima della scadenza del termine per l’impugnazione, il dante causa non perde nessun potere processuale, con la conseguenza che l’impugnazione spetta in ogni caso alla parte originaria, nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata, salva la legittimazione, concorrente e non sostitutiva, del successore. Cass. civ., sez. , I, , 20 novembre 2019, n. 30189
In forza dell’art. 2909 cod. civ., nel caso di azioni a difesa della proprietà come quella relativa al rispetto delle distanze legali, la sentenza pronunciata contro l’originaria parte processuale spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare che abbia partecipato al processo a prescindere dalla trascrizione della domanda, atteso che l’art. 111, quarto comma, cod. proc. civ. riguarda solo il terzo che abbia acquistato il diritto controverso durante la pendenza della lite e che non abbia partecipato al processo. Cass. civ. sez. II 15 maggio 2015, n. 10005
La trasformazione di una ditta individuale in società di capitali, nel corso del processo, integra un’ipotesi di successione a titolo particolare, secondo la previsione dell’art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il titolare della predetta ditta resta legittimato alla continuazione del processo medesimo ed all’esercizio del diritto d’impugnazione. Cass. civ. sez. III 22 marzo 2007, n. 6945
Nel caso di successione a titolo particolare tra vivi nel diritto controverso, la sentenza pronunciata contro l’alienante è efficace nei confronti dell’avente causa anche quale titolo esecutivo, nei limiti dell’accertamento in essa contenuto. Peraltro, ove la stessa sentenza contenga anche un comando di adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata, attraverso la imposizione di obblighi di fare, il possesso, o la detenzione, da parte del terzo, della cosa sulla quale l’obbligo deve eseguirsi comporta la trasmissione di detto obbligo in capo a questo. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui, a seguito di una sentenza, relativa ad azione di regolamento di confini, con la quale era stata pronunciata la condanna di uno dei proprietari a ripristinare il canale di scolo posto sul confine tra le due proprietà, ed a rilasciare la parte di terreno abusivamente occupata, l’altro proprietario aveva promosso il processo di esecuzione nei confronti del successivo acquirente del fondo confinante). Cass. civ. sez. III 17 gennaio 2003, n. 601
Colui che abbia acquistato la proprietà ed il possesso di un bene da chi ne abbia spogliato il legittimo proprietario/possessore, pur potendo invocare la propria buona fede per estraneità allo spoglio ove sia convenuto in reintegrazione dallo spogliato successivamente all’avvenuto suo acquisto, non può invocare tale proprio stato soggettivo se, essendo già in corso il processo di reintegrazione, questo prosegua nei confronti del suo dante causa, a norma dell’art. 111 c.p.c., poiché in tale ipotesi la pronuncia contro la parte originaria, quale sostituto processuale, fa stato tanto nei confronti di questa, quanto nei confronti del successore a titolo particolare. (Nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ulteriormente precisato che, in caso contrario, il proprietario spogliato, che abbia ottenuto una sentenza favorevole, sarebbe esposto al rischio di restare privo della tutela esecutiva in conseguenza di maliziose manovre dello spoliante nei cui confronti sia intervenuta la sentenza di condanna). Cass. civ. sez. III 14 giugno 2001, n. 8056, , Sapone c. Iodice.
In tema di legitimatio ad processum, nel caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il procedimento prosegue tra le parti originarie (essendo ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche successive all’inizio della controversia stessa), con la conseguenza che l’acquirente del detto diritto, pur potendo spiegare intervento volontario o essere chiamato in giudizio (art. 106 c.p.c.), non acquista, per ciò solo, la qualità di litisconsorte necessario, sicché risulta validamente pronunciata l’eventuale sentenza che, nei suoi confronti, non abbia disposto l’integrazione del contraddittorio. Cass. civ. sez. I 10 febbraio 2001, n. 1920
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso in corso di causa, il successore non assume la veste di «parte processuale» se non quando sia stato chiamato o sia intervenuto nel giudizio o abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunziata tra il terzo ed il suo dante causa, potendo il processo proseguire tra le parti originarie ed assumendo l’alienante, fino a quando non venga formalmente estromesso dal giudizio, la qualità di sostituto processuale del successore a titolo particolare e di litisconsorte necessario; con la conseguenza che, in caso d’emissione di sentenza non definitiva, è inammissibile l’appello immediato proposto contro la stessa dal successore a titolo particolare, che non abbia partecipato al giudizio di primo grado, in quanto il suo diritto d’impugnazione resta vincolato alla riserva d’impugnazione formulata dall’alienante, non avendo il successore medesimo precedentemente assunto la veste di parte processuale e tenuto conto della irrevocabilità della menzionata riserva di appello. Cass. civ. sez. II 2 maggio 1996, n. 4024