Art. 106 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Intervento su istanza di parte

Articolo 106 - codice di procedura civile

Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita (32, 167, 183, 269, 271).

Articolo 106 - Codice di Procedura Civile

Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita (32, 167, 183, 269, 271).

Massime

Il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l’autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo chiamato (ossia che l’attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l’attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato. Cass. civ. sez. II 27 aprile 2016, n. 8411

In tema di chiamata del terzo in causa, la decadenza per inosservanza dei termini, sancita per la funzionalità del processo, è rilevabile d’ufficio, anche in appello, sicché l’eccezione di tardività, quale eccezione in senso improprio, può essere sollevata per la prima volta in appello. Cass. civ. sez. II 14 maggio 2014, n. 10610

Diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell’ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Cass. civ. sez. III 5 marzo 2013, n. 5400
Il principio dell’automatica estensione delle domande (nella specie, di risarcimento) al terzo che il convenuto abbia chiamato in causa, indicandolo come effettivo e diretto obbligato, non opera quando il terzo non abbia partecipato al giudizio in tale veste, ma sia in esso intervenuto per far affermare la propria qualità di titolare, in luogo dell’attore, del diritto da questi fatto valere a fondamento della domanda di risarcimento del danno. Incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni, in questo caso, il terzo intervenuto al risarcimento del danno in solido con il convenuto. Cass. civ. Sezioni Unite 13 luglio 2007, n. 15756

In tema di intervento nel processo di un terzo su istanza di parte ai sensi dell’articolo 106 c.p.c., rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore autorizzare o non autorizzare la chiamata in causa, ma non anche autorizzare la chiamata tardiva e imporre al terzo chiamato di accettare il contraddittorio nello stato in cui la controversia si trova, così ledendone il diritto di difesa, sicché, se il terzo non presti adesione a tale stato e (come nella specie) eccepisca in via principale l’irritualità della chiamata difendendosi nel merito solo in via subordinata, le disposizioni sulle modalità e i termini della chiamata in causa di terzo di cui agli articoli 167 e 269 c.p.c. non sono suscettibili di deroga. (Principio affermato in causa instaurata con atto del 24 febbraio 1987). Cass. civ. sez. III 6 luglio 2006, n. 15362

In caso di chiamata in causa del terzo, egli assume per effetto della stessa chiamata in causa la posizione di contraddittore nei confronti della domande originaria solo se viene chiamato in causa quale unico responsabile del fatto dannoso, e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest’ultimo caso, se l’attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti una espressa ed autonoma domanda, che potrà trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall’art. 183, quarto comma, c.p.c.  Cass. civ. sez. III 11 novembre 2003, n. 16935

Quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell’attore la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell’uno comportare l’esclusione di quella dell’altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l’una come limite dell’altra. Ne consegue: che non è possibile procedere alla separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo senza incorrere nella violazione del principio del contraddittorio e quindi nella sanzione di nullità di tutte le successive attività processuali; ed altresì che i due giudizi devono rimanere uniti anche nelle fasi di impugnazione. Tuttavia, ove il giudice abbia disposto la separazione delle cause, e la questione della legittimità della separazione non abbia formato oggetto d’appello, la questione dell’integrità del contraddittorio non può essere sollevata nel giudizio di cassazione.  Cass. civ.sez. III 17 aprile 2000, n. 4921

Allorquando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore, la domanda di quest’ultimo, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, in quanto si tratta di individuare il vero responsabile, nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In questo caso, si ha un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo – perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto venne ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella che l’attore ha assunto a carico del convenuto – sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un’altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo.  Cass. civ. sez. lav. 22 marzo 1984, n. 1898

Nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell’oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.  Cass. civ.sez. , III 3 marzo 2010, n. 5057

In materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l’azione principale e con quella di regresso; si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente un caso di garanzia propria, essendo unico il fatto generatore della responsabilità, in un giudizio nel quale il venditore di un terreno – convenuto dall’acquirente per la riduzione del prezzo, in conseguenza dell’accertata esistenza sul terreno di una rete fognaria – aveva chiamato in garanzia il Comune che tale impianto aveva installato). Cass. civ. sez. II 29 luglio 2009, n. 17688

In materia di procedimento civile, la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., può essere disposta perché questi risponda, in luogo del convenuto, oppure sia condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà eventualmente tenuto a prestare all’attore: nel primo caso, quando l’affermazione della responsabilità dell’obbligato principale e del garante trovano fondamento negli elementi costitutivi della medesima fattispecie, la garanzia si definisce «propria»; nel secondo caso quando la responsabilità dell’uno e dell’altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi, ed è esclusa l’esistenza di ogni legame tra il preteso creditore ed il garante, la garanzia si definisce «impropria», che tale è anche quando il convenuto in giudizio designa un terzo come responsabile di quanto lamentato dell’attore. Cass. civ. sez. III 8 agosto 2002, n. 12029

Nel caso in cui il convenuto, nel contestare la propria legittimazione, chiami in causa un terzo deducendo che il medesimo è il legittimato passivo, si verifica estensione automatica della domanda ad un terzo, onde il giudice può direttamente emettere nei confronti di lui una pronuncia di condanna anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione. Nella suddetta ipotesi la causa è unica ed inscindibile, con la conseguenza che l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile sollevata dal chiamato rimane priva di effetti a causa dell’incontestabilità della competenza nei confronti del convenuto che non ha sollevato la relativa eccezione. Cass. civ. sez. III 9 aprile 1999, n. 3474

Nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia “impropria”, in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell’evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall’altro, va privilegiata l’effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato. Cass. civ. sez. I 29 novembre 2016, n. 24294

Nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ove il terzo non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell’obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, sicché, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità, rilevabile d’ufficio ed anche in sede di legittimità, dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. Cass. civ. sez. III 30 settembre 2014, n. 20552

Al pari del terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto, che in riferimento alla causa principale ha poteri processuali riconducibili a quelli di un intervento adesivo dipendente, con conseguente possibilità di impugnare la statuizione principale solo limitatamente alla causa di garanzia, così le parti principali non possono sostenere le ragioni del predetto interveniente adesivo esorbitanti dall’ambito della causa di garanzia e giovarsi o spendere poteri processuali volti a supplire ad un’inerzia processuale o a vanificare l’acquiescenza alla sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che si era pronunciata sul danno da ritardo nel pagamento del credito risarcitorio pur in difetto di specifica censura, in sede di gravame ad opera delle parti soccombenti, del relativo capo della sentenza di primo grado, ed ha escluso la possibilità di inferire la tempestiva introduzione della doglianza nel giudizio di gravame in esito alla totale adesione delle parti appellanti alle censure svolte, in quella sede, dal terzo chiamato in garanzia, ed involgenti anche critiche al predetto capo della sentenza). Cass. civ. sez. lav. 15 marzo 2013, n. 6659

Il terzo chiamato in garanzia impropria, come è legittimato a svolgere le sue difese per contrastare non solo la domanda di manleva, ma anche quella proposta dall’attore principale, così può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia. Cass. civ. sez. III 13 marzo 2012, n. 3969

In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l’azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause benché proposte all’interno di uno stesso giudizio rimangono distinte e scindibili; ne consegue che, se manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l’impugnazione sulla causa principale, il passaggio in giudicato della sentenza sul punto relativo al rapporto principale non preclude al chiamato in garanzia impropria di contestare l’esattezza della decisione di merito nel limitato ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che tale decisione può avere su di esso.  Cass. civ. sez. III 23 luglio 2003, n. 11454

Il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto in riferimento alla causa principale ha i poteri processuali di un intervento adesivo dipendente e non può – trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili – dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto, né impugnare autonomamente la sentenza che dichiari quest’ultimo soccombente nei confronti dell’attore. Tuttavia, qualora egli, in riferimento alla causa dipendente non si limiti a contestare il rapporto di regresso ma neghi la responsabilità del convenuto nei confronti dell’attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti e, trattandosi di cause scindibili, anche impugnare autonomamente la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale. Cass. civ. sez. III 24 ottobre 1995, n. 11066

La chiamata in garanzia impropria, con la quale il convenuto, sulla base di un autonomo titolo, pretende essere tenuto indenne dal chiamato rispetto all’eventuale accoglimento della domanda della parte attrice, non coinvolge il rapporto principale, e, quindi, non abilita detta parte attrice a denunciare ragioni di nullità dell’atto di chiamata in causa, non idonee ad influire su quel rapporto. Cass. civ. sez. I 4 febbraio 1995, n. 1337

Nel caso di chiamata per garanzia impropria, come in ogni altro caso nel quale non sia imposta dalla necessità di integrare il contraddittorio, la chiamata in causa del terzo autorizzata dal giudice ai sensi dell’art. 269 c.p.c., a seguito dell’istanza tempestivamente proposta alla prima udienza di effettiva trattazione, resta nella libera disponibilità della parte che la ha richiesta, sulla quale ricade pertanto l’onere di osservare il termine di comparizione per il terzo chiamato. Ne consegue che qualora il giudice abbia concesso per tale chiamata (esplicitamente o attraverso la semplice indicazione dell’udienza di comparizione del terzo) un termine insufficiente a consentire il rispetto dei termini di comparizione, la parte interessata può chiedere per la rinnovazione dell’atto un termine più congruo, sempre suscettibile di proroga, ed ove a ciò non provveda non può dolersi, in sede di gravame, della declaratoria di nullità dell’atto di chiamata in causa per inosservanza del termine. Cass. civ. sez. II 18 gennaio 1995, n. 512

In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l’attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo. Cass. civ. sez. VI 8 febbraio 2016, n. 2492

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