Art. 105 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Intervento volontario

Articolo 105 - codice di procedura civile

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse (100).

Articolo 105 - Codice di Procedura Civile

Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse (100).

Massime

La formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall’art. 268 c.p.c. non si estende all’attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento “fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”, configurandosi solo l’obbligo, per l’interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie. Cass. civ. sez. I 22 dicembre 2015, n. 25798

L’interventore volontario in via principale che faccia valere un proprio diritto in conflitto con le parti originarie del processo è legittimato, in forza di un principio di economia processuale (rilevante ai sensi dell’art. 111 Cost.), a dedurre l’incompetenza del giudice adito anche ove il convenuto non abbia sollevato analoga eccezione e purché il suo intervento avvenga in un momento del processo in cui tale eccezione potrebbe essere ancora proposta dal convenuto medesimo. Ne consegue che l’interventore è legittimato a presentare istanza di regolamento di competenza qualora il giudice abbia disatteso la sua eccezione, indipendentemente dalle determinazioni assunte, al riguardo, dal convenuto. Cass. civ. sez. VI 23 ottobre 2014, n. 22532
Il diritto che, ai sensi dell’art. 105, primo comma, cod. proc. civ., il terzo può far valere in giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al “petitum” ed alla “causa petendi”, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l’intervento del terzo poiché, mentre il giudizio tra le parti originarie aveva ad oggetto il contratto autonomo di garanzia, l’interventore aveva spiegato domande aventi ad oggetto il rapporto principale di appalto). Cass. civ. sez. III 20 ottobre 2014, n. 22233
L’intervento di cui all’art. 105 c.p.c. concerne non la causa, ma il processo ed è tale che il terzo, una volta intervenuto nel processo ed una volta spiegata domanda nei confronti delle altre parti o anche di una sola di esse, diventa parte egli stesso nel processo medesimo, al pari di tutte le altre parti e nei confronti delle stesse. Ne consegue che qualora il terzo spieghi volontariamente intervento litisconsortile, assumendo essere lui (o anche lui) – e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) – il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell’attore, la domanda iniziale, anche in difetto di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni. Cass. civ. sez. II 19 gennaio 2012, n. 743
In tema di condominio negli edifici, posto che il condominio stesso si configura come ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale, con la conseguenza che l’intervento dei condomini in una causa iniziata dall’amministratore realizza un’ipotesi di intervento della parte, che è ammissibile anche quando l’azione sia stata (in ipotesi) irregolarmente proposta per difetto di legittimazione dell’amministratore, trattandosi in tal caso di sostituzione del legittimato al non legittimato (Nella specie, si trattava di intervento in giudizio di condomini che avevano fatto propria la domanda riconvenzionale già proposta dall’amministratore del condominio per la revisione delle tabelle millesimali; la S.C., nell’enunciare il principio anzidetto, ha ritenuto, pertanto, di poter prescindere dall’esame diretto della questione preliminare sulla legittimazione o meno dell’amministratore a richiedere la revisione della tabella millesimale asseritamente inficiata da errore). Cass. civ. sez. II 26 marzo 2010, n. 7300

Per l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l’opportunità di un “simultaneus processus”. In particolare, la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, deve essere riconosciuta indipendentemente dall’esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della “legitimatio ad causam”, attenendo questa alle condizioni dell’azione e non ai presupposti processuali. Cass. civ., sez. II 28 dicembre 2009, n. 27398

Il diritto che, ai sensi dell’art. 105, comma primo, c.p.c., il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi con riferimento al “petitum” ed alla “causa petendi”, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, restando irrilevante la mera identità di alcune questioni di diritto, la quale, configurando una connessione impropria, non consente l’intervento del terzo nel processo. Cass. civ. Sezioni Unite 5 maggio 2009, n. 10274

Ai fini dell’intervento principale o dell’intervento litisconsortile nel processo, anche se l’articolo 105 c.p.c. esige che il diritto vantato dall’interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall’attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall’interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l’altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l’ammissibilità dell’intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo, particolarmente allorché la tutela del diritto vantato dall’interveniente sia incompatibile con quella vantata dall’una e/o dall’altra delle parti originarie.  Cass. civ. sez. III 12 giugno 2006, n. 13557

Il diritto che, a norma dell’art. 105, primo comma, c.p.c., il terzo può far valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con esse (intervento principale) o solo con alcune di esse (intervento litisconsortile o adesivo autonomo) deve essere relativo all’oggetto, ovvero dipendente dal titolo, e, quindi, individuabile rispettivamente con riferimento al petitum, o alla causa petendi. Al di fuori di tali limiti, l’inserimento nel processo di nuove parti non è ammesso. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda dell’ex proprietario di un immobile adibito a circolo, diretta al risarcimento del danni causati dal ritardo, dovuto alla pendenza di un giudizio di riscatto ex art. 39 legge n. 392 del 1978, nei lavori di restauro e di recupero dei reperti d’arte esistenti nell’immobile, domanda proposta in quello stesso giudizio, instaurato dal conduttore dell’immobile nei confronti dell’acquirente, che aveva a sua volta formulato domanda di garanzia ai sensi dell’art. 1485 c.c., condizionatamente all’accoglimento di quella dell’attore). Cass. civ. sez. III 22 ottobre 2002, n. 14901

Non è consentito nel giudizio di legittimità l’intervento volontario del terzo, mancando una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma e riferendosi l’art. 105 c.p.c. esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado, senza che, peraltro, possa configurarsi una questione di legittimità costituzionale della norma disciplinante l’intervento volontario, come sopra interpretata, con riferimento all’art. 24 Costituzione, giacché la legittimità della norma limitativa di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio di legittimità.  Cass. civ. sez. II, 26 maggio 1999, n. 5126

Le ragioni di connessione che giustificano l’intervento in causa, giusta disposto degli artt. 105, 107 c.p.c., determinano una situazione di litisconsorzio solo facoltativo che, in quanto tale, non può risultare ostativa alla separazione dei procedimenti, che va, pertanto, disposta dal giudice nella ipotesi di fallimento di uno dei convenuti, dovendo, in tal caso, procedersi secondo le regole proprie del rito speciale.  Cass. civ. sez. I, 21 dicembre 1998, n. 12745

La legittimazione ad intervenire volontariamente nel processo, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., presuppone la terzietà dell’interventore rispetto alle parti, formali e sostanziali, dello stesso; pertanto, il successore universale di una di esse che, per effetto della continuazione o della prosecuzione del processo, acquisti la qualità di parte non è legittimato a spiegare intervento volontario nel medesimo giudizio per far valere un diritto, connesso per l’oggetto o per il titolo con quello controverso, di cui sia titolare indipendentemente dalla successione, subentrando nella stessa posizione processuale del soggetto venuto meno e soggiacendo alle relative preclusioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile, perché spiegato nei termini previsti dall’art. 268 c.p.c., l’intervento litisconsortile con il quale i successori universali di una persona deceduta a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente – già precedentemente costituitisi, “iure hereditatis”, in prosecuzione del giudizio risarcitorio iniziato dal dante causa – avevano domandato il risarcimento del danno “iure proprio”). Cass. civ. sez. III 6 luglio 2017, n. 16665

In caso di intervento adesivo, l’interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell’ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.  Cass. civ. Sezioni Unite 30 ottobre 2019, n. 27846

Nei giudizi promossi dall’amministratore a tutela delle parti comuni, l’intervento del
singolo condomino si connota come intervento adesivo autonomo, ovvero quale costituzione di una delle parti originarie in senso sostanziale, determinatasi a far valere le proprie ragioni direttamente e non più tramite il rappresentante comune, sicché, configurandosi un unico giudizio con pluralità di parti, si determina tra queste ultime un litisconsorzio processuale necessario. Cass. civ. sez. II 28 marzo 2019, n. 8695
Nell’ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l’intervento è da reputarsi adesivo autonomo, con la conseguenza che l’interventore ha il diritto di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole. Cass. civ. sez. III 7 marzo 2017, n. 5621
L’assicuratore della responsabilità civile, a seguito della chiamata in garanzia, assume nel giudizio la posizione di interventore adesivo autonomo, sicché, ove abbia contestato la fondatezza della domanda attorea, resta soggetto al principio della soccombenza al fine della regolamentazione delle spese di lite, indipendentemente da ogni questione sulla natura e sul titolo dell’intervento, e può essere condannato in solido con la parte con la quale condivide il medesimo interesse. Cass. civ. sez. III 17 gennaio 2017, n. 925
L’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. non è esperibile, da parte del creditore del promittente venditore, contro le sentenze emesse, ai sensi dell’art. 2932 c.c., nei confronti del debitore, sulla base di un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in suo danno, essendo il creditore medesimo soggetto all’efficacia della sentenza. Il creditore, tuttavia, può svolgere intervento adesivo autonomo nel giudizio instaurato in vista dell’adempimento coattivo degli impegni assunti nel preliminare, al fine di paralizzare, nei propri confronti, gli effetti depauperativi dell’emananda pronuncia, ovvero, in mancanza di intervento, esperire l’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, c.p.c., per rimuovere l’efficacia della sentenza.  Cass. civ. sez. III 28 settembre 2011, n. 19804
Ai fini della ammissibilità dell’intervento del terzo come autonomo e non adesivo è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il simultaneo processo. Ne consegue che è ammissibile l’intervento della banca creditrice la quale, al fine di far accertare la simulazione assoluta di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, abbia esercitato, nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2932 c.c. dal promissario acquirente, un’azione dichiarativa di nullità, consentita a chiunque ne abbia interesse, con lo scopo di rimuovere l’apparenza giuridica del negozio invalido, dalla cui esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. sarebbe derivata la sottrazione di un rilevante cespite del patrimonio del debitore alle garanzie previste dall’art. 2740 c.c.. Cass. civ. sez. VI 23 marzo 2011, n. 6703
Si veda anche sub art. 323, par. g). d) Intervento adesivo dipendente.
Nell’ipotesi in cui una società, della quale altra società sia unico azionista e società capogruppo, abbia stipulato una polizza fideiussoria ed insorga controversia sulla sua validità e azionabilità fra le parti del rapporto fideiussorio, la società unica azionista e capogruppo non è titolare in astratto di alcun diritto per pretendere che venga inibito al creditore di escutere la fideiussione in quanto la situazione di controllo azionario non dà luogo ad un rapporto di dipendenza giuridica rispetto alla vicenda del rapporto fideiussorio e, quindi, ad un diritto azionabile rispetto ad esso ma solo ad un interesse di fatto, che, come tale, non legittima né un intervento adesivo dipendente ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.c. né una congiunta azione della società partecipata e della controllante. Ne consegue che la S.C., investita di un ricorso che riguardi quella congiunta azione, deve rilevare che l’azione della società unica azionista e controllante non poteva essere proposta e cassare senza rinvio quanto al relativo rapporto processuale la sentenza impugnata, a norma dell’art. 382, comma 3, c.p.c..  Cass. civ. sez. III 26 settembre 2017, n. 22341
L’intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l’interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato. Cass. civ. sez. II 26 novembre 2014, n. 25145

La legittimazione “ad adiuvandum” ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. presuppone che il giudicato destinato a formarsi tra le parti del giudizio arrechi una lesione ad un interesse giuridico e non meramente fattuale del terzo interveniente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro non fosse legittimato ad intervenire nella controversia risarcitoria vertente tra uno dei comuni consorziati ed altro soggetto, valutando come interessi di mero fatto la possibile perdita dei contributi necessari per il funzionamento del consorzio e l’esigenza di tutela degli aspetti pubblicistici ad esso demandati). * , Cass. civ., sez. , I, , 10 gennaio 2014, n. 364, , Victory Spa c. Com. Inverigo ed altri. [RV629158]
Il terzo avente causa da colui che è stato convenuto in giudizio dal promissario acquirente di un immobile con domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. qualora intervenga in tale giudizio acquista la veste di interventore adesivo dipendente e, come tale, non può dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto né proporre una impugnazione autonoma.  Cass. civ. Sezioni Unite 9 novembre 2011, n. 23299

Il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto in riferimento alla causa principale ha i poteri processuali di un interventore adesivo dipendente e non può – trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili – dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto nè impugnare autonomamente la sentenza che dichiari quest’ultimo soccombente nei confronti dell’attore. Pertanto, qualora il convenuto non abbia impugnato la pronuncia che abbia affermato la giurisdizione, in tal modo determinando la formazione del giudicato su tale punto, il terzo chiamato in garanzia impropria non può a sua volta impugnare la sentenza per far valere il difetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alla causa principale. Cass. civ. Sezioni Unite 30 marzo 2010, n. 7602
La legittimazione passiva in ordine all’azione di riduzione in pristino conseguente all’esecuzione, su immobile concesso in usufrutto, di opere edilizie illegittime, perché realizzate in violazione delle distante legali, spetta al nudo proprietario, potendosi riconoscere all’usufruttuario il solo interesse a spiegare nel giudizio intervento volontario “ad adiuvandum”, ai sensi dell’art. 105, secondo comma, c.p.c., volto a sostenere le ragioni del nudo proprietario alla conservazione del suo immobile, anche quando le opere realizzate a distanza illegittima abbiano riguardato sopravvenute accessioni sulle quali si sia esteso il godimento spettante all’usufruttuario in conformità dell’art. 983 c.c. Cass. civ. sez. II 11 marzo 2010, n. 5900

La parte che svolge intervento adesivo dipendente, ai sensi del secondo comma dell’art. 105 c.p.c. – che si ha quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il tema del contendere – può aderire all’impugnazione proposta dalla parte medesima ma non proporre impugnazione autonoma, la quale deve essere dichiarata inammissibile.  Cass. civ. sez. II 16 febbraio 2009, n. 3734

Nel contratto assicurativo con designazione del beneficiario, il diritto all’indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario come autonomo credito nei confronti dell’assicuratore e solo al beneficiario compete il diritto di azione nei confronti di questi per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria. Ne consegue che, proposta congiuntamente azione di condanna dall’assicurato e dal beneficiario nei confronti dell’assicuratore, poichè la domanda del primo, con cui non si fa valere un autonomo diritto ma si sostengono le ragioni dell’altro, ha la sostanza di un atto di intervento adesivo dipendente, l’oggetto del giudizio è soltanto quello fissato dalla domanda del beneficiario, ed è in relazione a quest’ultima che devono valutarsi i criteri di collegamento ai fini della determinazione della giurisdizione sullo straniero. Cass. civ. Sezioni Unite 2 aprile 2007, n. 8095

L’interveniente adesivo ha un interesse di fatto all’esito a lui favorevole della controversia, determinato dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose della decisione, ma detto interesse non è idoneo ad attribuirgli un autonomo diritto da far valere nel rapporto controverso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata la quale d’ufficio aveva attribuito l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale al terzo che, quale intestatario della licenza di commercio e titolare dell’attività esercitata nell’immobile locato, aveva spiegato intervenuto adesivo nella causa fra il locatore ed il conduttore concernente la cessazione del rapporto locatizio ed il pagamento della detta indennità). Cass. civ. sez. III 14 marzo 1995, n. 2928

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