Art. 102 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Litisconsorzio necessario

Articolo 102 - codice di procedura civile

(1) Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti (331, 784), queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio (268, 307, 331, 350, 375) in un termine perentorio (152) da lui stabilito.

Articolo 102 - Codice di Procedura Civile

(1) Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti (331, 784), queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio (268, 307, 331, 350, 375) in un termine perentorio (152) da lui stabilito.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 41 dell’8 febbraio 2006, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo in combinato disposto con l’art. 38 c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.

Massime

Nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio, anche se avvenuta dopo la dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado e rimessione al primo giudice perché provveda a norma dell’art. 102, comma 2, c.p.c., ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità, per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie, ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale (nella specie, dal diritto di riscatto agrario) nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (nella specie, il coniuge dell’acquirente del fondo in regine di comunione legale dei beni).  Cass. civ. sez. III 15 giugno 2016, n. 12295

A seguito di intervento adesivo volontario, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ., pur
ricorrendo un’ipotesi di cause sostanzialmente scindibili, si configura un litisconsorzio necessario processuale e la causa deve considerarsi inscindibile nei confronti dell’interventore, il quale è, pertanto, legittimato a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l’impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione. Cass. civ. sez. II 6 maggio 2015, n. 9150

Il termine concesso dal giudice per l’integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall’art. 102 cod. proc. civ. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, cod. proc. civ. comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell’impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria. Cass. civ. sez. II 14 aprile 2015, n. 7460
L’azione di simulazione (assoluta o relativa) dà luogo ad un litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all’accordo simulatorio, giacché l’accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la situazione di apparenza contrattuale, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti. Cass. civ. sez. I 17 aprile 2014, n. 8957

Qualora l’attore proponga contro più convenuti in cumulo tra loro e con nesso di subordinazione gradata più domande fra loro connesse per l’oggetto o per il titolo e riguardo alle quali le parti legittimate in via sostanziale siano soltanto alcuni convenuti, la proposizione di ciascuna domanda anche contro il convenuto estraneo sul piano sostanziale, ma legittimato alla domanda gradata, determina, riguardo a ciascuna domanda, una situazione di litisconsorzio necessario giustificato dal nesso di subordinazione e dal cumulo e, fra tutte le domande, altro litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che l’eccezione di incompetenza territoriale formulata da uno solo dei convenuti per insussistenza delle condizioni della deroga ai sensi dell’art. 33 c.p.c. riguardo a tutte le domande, ove fondata, comporta la declinatoria di tutto il cumulo di domande. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c.). Cass. civ., sez. VI 21 luglio 2011, n. 16007
Qualora il giudizio venga promosso contro alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, a norma dell’art. 102, secondo comma, c.p.c. il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito, non solo all’udienza di prima comparizione, come previsto dall’art. 180, primo comma, c.c., ma anche nel corso del giudizio e, quindi, anche quando la non integrità del contraddittorio venga rilevata in sede di decisione della causa. Ne consegue che è errata la sentenza con la quale il giudicante, rilevata la non integrazione del contraddittorio, ne faccia discendere l’inammissibilità della domanda, anziché l’adozione del provvedimento ordinatorio imposto dall’art. 102, secondo comma, c.p.c..  Cass. civ. sez. III 2 luglio 2010, n. 15690
La necessità, o meno, di integrazione del contraddittorio va desunta dal contenuto della domanda proposta dall’attore e non può farsi dipendere dalla soluzione di merito che il giudice ritenga di dover dare alla controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in controversia risarcitoria per danno derivante dalla circolazione stradale, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti dell’effettivo proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro, individuato come tale soltanto all’esito del giudizio di primo grado, escludendo che siffatta citazione potesse ammettersi a titolo di integrazione del contraddittorio in sede di gravame, giacché, in primo grado, lo stesso attore aveva evocato in giudizio, proprio in qualità di proprietario e conducente del medesimo veicolo, altro soggetto). Cass. civ., sez.  III 1 giugno 2010, n. 13435
Nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell’art. 102 c.p.c. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse. Cass. civ. Sezioni Unite 22 aprile 2010, n. 9523

Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (poiché nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attività e l’acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato (la S.C. ha affermato il principio – in un giudizio avente ad oggetto, tra l’altro, la pretesa inesistenza di una servitù a favore di un fondo sul quale era costituito un diritto di usufrutto – in relazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’usufruttuario, poiché dagli atti del giudizio non risultavano né la prova dell’esistenza del diritto in questione né quella dell’esistenza in vita dell’usufruttuario, considerato che tale diritto si estingue con la morte del titolare la Suprema Corte ha anche escluso l’ammissibilità ai sensi dell’art. 372 c.p.c. della documentazione con cui il ricorrente avrebbe voluto dare detta prova). Cass. civ. sez. II 9 agosto 2007, n. 17581

L’obbligazione risarcitoria – derivante da un fatto unico dannoso, imputabile a più persone – è solidale, non cumulativa, e, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il simultaneus processus, incontrando tale regola una deroga, in via eccezionale, soltanto nel caso in cui la responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, sia in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro, nonché nell’ipotesi in cui sia la legge stessa (come, ad esempio, secondo la previsione contenuta nell’art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che – presupponendo, appunto, e derogando a detto principio – imponga esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sul punto corretta la sentenza impugnata che, nell’ambito di una controversia relativa ad un infortunio sul lavoro, aveva escluso la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario tra gli assunti responsabili proprio in virtù della mancata configurazione del richiamato rapporto di dipendenza ovvero di obiettiva interrelazione tra le posizioni dei diversi autori dell’illecito). Cass. civ. sez. lav. 12 maggio 2006, n. 11039
L’obbligazione solidale passiva – quale è quella che sussiste tra i corresponsabili di un incidente stradale (e le rispettive società assicuratrici) – non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati. * , Cass. civ., , sez. III, , 14 novembre 2003, n. 17249, , Laurenti c. La Kators.. Nello stesso senso, Cass. III, 27 giugno 2007, n. 14844; Cass. II, 21 novembre 2006, n. 24680, che estende il principio al giudizio di appello. [RV568187]. Nello stesso senso in merito al risarcimento derivante da fatto illecito diffamatorio posto in essere da più soggetti: Cass. civ. sez. III, n. 11952 del 17 maggio 2010.
Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all’adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se emanata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, l’emananda sentenza sia priva di alcuna pratica nullità; pertanto, non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui il credito di natura aquiliana (nella specie, per abusiva occupazione), domandato al convenuto dall’attore, possa poi costituire base di calcolo di quanto dovuto da questi, quale concessionario del fondo, nel diverso ed autonomo rapporto concessorio con la P.A. Pertanto, non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda in via meramente incidentale e con effetto limitato alle parti in giudizio ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche la parte in esso non presente, dal momento che tale accertamento può ben compiersi e produrre i suoi effetti tra dette parti del processo, senza chiamare in giudizio l’altra, la quale, in quanto pretermessa, non subisce alcun pregiudizio dall’accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti. (Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha escluso la necessità del litisconsorzio in un giudizio volto al pagamento di una somma di denaro richiesta da un contraente nei confronti dell’altro sulla base di un negozio, tra gli stessi stipulato, che aveva modificato un precedente contratto, al quale aveva partecipato anche un altro soggetto). Cass. civ. sez. I 23 settembre 2003, n. 14102
In caso di litisconsorzio necessario, ove non si ottemperi all’ordine di integrazione del contraddittorio, impartito dal giudice di appello, in ragione dell’intervenuta estinzione della società nel momento in cui detto ordine poteva essere eseguito, il gravame non può essere dichiarato inammissibile. Cass. civ. sez. III 30 gennaio 2019, n. 2551
In tema di integrazione del contraddittorio in cause caratterizzate da litisconsorzio necessario, qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell’atto di integrazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine perentorio, purché la notificazione precedente sia risultata meramente nulla e non propriamente inesistente. Ne consegue che, al di fuori di tale ipotesi, una volta che sia stata effettuata tempestivamente la seconda notifica, l’appello non può essere dichiarato inammissibile.  Cass. civ. sez.  II 23 dicembre 2011, n. 28640

L’ordinanza con la quale viene dal giudice istruttore disposta l’integrazione del contraddittorio è sempre soggetta al successivo controllo del collegio cui la causa è rimessa per la decisione. Ne consegue che il giudice del gravame, nel momento in cui è sollecitato ad emettere una declaratoria d’inammissibilità per difetto d’integrazione del contraddittorio nel termine assegnato alla parte dall’istruttore, deve accertare se ne ricorrono i presupposti, e provvedere quindi – ove tali presupposti difettino – alla revoca del provvedimento, privo di effetti, con cui l’integrazione era stata disposta. Diversamente, la declaratoria d’inammissibilità ciononostante emessa è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.  Cass. civ. sez. I 19 settembre 2006, n. 20251
L’ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice ai sensi dell’art. 102 c.p.c. suppone soltanto che oggetto della decisione sia una situazione giuridica, la quale impone il contraddittorio di più parti e non che tale situazione sia effettivamente esistente, poiché l’integrità del contraddittorio è imposta proprio in funzione del legittimo svolgimento del processo ai fini dell’accertamento dell’esistenza o meno di detta situazione. Ne consegue che, qualora il processo abbia avuto luogo inter pauciores e sia stata accertata l’inesistenza della situazione la cui decisione avrebbe imposto l’applicazione della regola di cui all’art. 102, il giudice che rilevi che tale regola è stata violata deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, a nulla rilevando che lo svolgimento (invalido) dell’istruzione abbia fatto emergere detta inesistenza, mentre ove la violazione della integrità del contraddittorio sia rilevata in sede di impugnazione dev’essere disposta la rimessione al primo giudice. Cass. civ. sez. III 28 marzo 2006, n. 7079

In tema di litisconsorzio necessario, nel caso in cui la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l’onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’invocata integrazione e, cioè, i titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia eccepito il difetto di contraddittorio deve acquisire la certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi sia in ordine ai presupposti della loro vocatio in jus poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull’eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell’art. 102 c.p.c. (Nella specie, relativa a controversia in materia di distanze legali, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in via indiziaria, aveva tratto il dubbio sulla integrità del contraddittorio – facendone carico alla parte avversa all’eccipiente – dalla produzione di un verbale di assemblea di condominio di tre lustri successiva all’inizio della causa e dalla copia informe e non sottoscritta di un preteso atto di vendita). Cass. civ. sez. II 16 marzo 2006, n. 5880
La riunione di procedimenti non fa venir meno l’autonomia delle cause riunite nello stesso processo; tuttavia allorquando siano stati separatamente convenuti in due giudizi, aventi lo stesso oggetto, soggetti che siano litisconsorti necessari, l’integrazione del contraddittorio in ciascuna delle cause riunite non è piú necessaria ove esse siano state trattate unitariamente, mercè la rinnovazione dell’istruttoria eventualmente compiuta nei due procedimenti prima della riunione. Cass. civ. sez. I 31 agosto 2005, n. 17592
In tema di litisconsorzio necessario ed in ipotesi di diritti reali, la parte che assume la non integrità del contraddittorio non può limitarsi ad allegare la necessità di chiamare in causa un terzo che indichi quale proprietario coinvolto dall’azione costitutiva o di accertamento, ma deve individuare la fattispecie sostanziale che richiede la integrazione del contraddittorio e dimostrarne la sussistenza offrendone la dimostrazione – se questa già non risulti dagli atti – che il terzo è titolare dell’unitaria ed inscindibile situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in controversia, di tal che la pronuncia richiesta al giudice sarebbe inutiliter data se non emessa unitariamente nei confronti di tutti i soggetti che della situazione stessa siano partecipi. Cass. civ. sez. II 3 aprile 2003, n. 5146
In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l’azione diretta contro l’assicuratore, la presenza del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante, in quanto volta ad assicurare la difesa dell’assicuratore nonché a rendere opponibile al responsabile del danno l’accertamento della responsabilità, è necessaria ai fini dell’integrità del contraddittorio in sede di accertamento dell’an debeatur, una volta formatosi il giudicato interno implicito su tale questione, tale presenza diventa tuttavia superflua nel prosieguo del giudizio sul quantum debeatur, anche ai fini dell’esercizio della rivalsa, che rientra nella piena discrezionalità dell’assicuratore, indipendentemente dalla posizione del danneggiato, mentre la condanna al risarcimento del danno dell’assicuratore in via solidale con il responsabile del danno rende, per la natura stessa dell’obbligazione, facoltativa l’integrazione del contraddittorio.  Cass. civ. sez. III 17 luglio 2002, n. 10386
In tema di rettifica del reddito di una società di persone, l’inosservanza del litisconsorzio necessario tra la stessa ed i soci non spiega effetti quando le pronunce rese sui ricorsi siano sostanzialmente identiche ed adottate dallo stesso collegio nel contesto di una trattazione unitaria: ne deriva che la riunione dei giudizi può avvenire in sede di gravame, atteso che il rinvio al giudice di primo grado non sarebbe giustificato dalla necessità di salvaguardare il contraddittorio e si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Cass. civ. sez. VI 15 febbraio 2018, n. 3789
La controversia, diretta al riconoscimento della qualità di socio di una società di persone, coinvolge la distribuzione delle quote sociali e la composizione stessa del gruppo sociale e, pertanto, nel relativo processo, sono litisconsorti necessari sia la società sia i soci. (Nella specie il giudizio si era svolto senza l’intervento del socio accomandante e il riconoscimento della qualità di socio riguardava una società in accomandita). Cass. civ., sez. VI 31 luglio 2017, n. 19057
L’azione promossa dal socio di una società di capitali per la revoca del liquidatore ex art. 2450, quarto comma (oggi art. 2487, quarto comma), cod. civ. – rimedio cui il primo è direttamente legittimato a tutela dei suoi diritti di partecipazione, che diventano liquidi ed esigibili solo con la liquidazione della società – implica il litisconsorzio necessario con la società, così come nelle società di persone è necessaria la presenza in giudizio di tutti i soci. Cass. civ. sez. I 28 gennaio 2015, n. 1623
L’esercizio del diritto di opzione che il socio, in ipotesi di aumento di capitale, può vantare nei confronti della società, le cui azioni o quote egli ha titolo per sottoscrivere, pur suscettibile di riflettersi, in concreto, sull’interesse degli altri soci nella misura in cui ne possa risultare modificato il rapporto proporzionale di partecipazione al capitale della società, non consente a questi ultimi, quali titolari di un siffatto interesse (di mero fatto), di assumere la veste di contraddittori necessari nel giudizio volto a farlo valere, il quale investe unicamente il rapporto intercorrente tra colui che si pretende titolare del diritto di opzione e la società, sulle cui azioni o quote l’opzione è destinata ad esercitarsi, e non si atteggia quindi come controversia tra soci. Cass. civ. sez. I 20 febbraio 2013, n. 4184

In tema di azione individuale del socio di s.r.l., avente per oggetto l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima in quanto l’autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall’art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un’azione sociale di responsabilità, rifluendo l’eventuale condanna dell’amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all’azione e transigerla. Cass. civ. sez. I 4 luglio 2018, n. 17493

Nel giudizio di opposizione avverso l’espulsione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante, anche se è consentita, come modalità equipollente d’instaurazione del contraddittorio, la citazione di tutti i soci, notificata nel termine di decadenza previsto dall’art. 2287 c.c. Ne consegue che la citazione tempestiva soltanto di alcuni dei soci non impedisce la decadenza dall’azione, non essendo ravvisabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Cass. civ., sez.  I 8 aprile 2009, n. 8570

Qualora venga dichiarato il fallimento di una società di capitali che derivi dalla trasformazione di una società di persone e solo in sequenza temporale dei soci che nella precedente forma sociale avevano assunto l’illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali, i creditori istanti per la dichiarazione del fallimento della società sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ancorché non abbiano presentato istanza di estensione del fallimento ai soci e l’opposizione sia limitata alle situazioni ricollegantesi alla precedente forma della società trasformata (nella specie da società in nome collettivo in società a responsabilità limitata) ed alle situazioni di responsabilità connesse a detta forma. Cass. civ. sez. I 7 settembre 1995, n. 9407

Nell’azione prevista dall’art. 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente, per l’adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. (Con l’affermazione di questo principio, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici sulla necessità o meno di detto litisconsorzio con riferimento alla specificata azione e, nel caso concreto, hanno dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rinviando la causa, nella quale era stato pretermesso il coniuge litisconsorte necessario, dinanzi al primo giudice, ai sensi dell’art. 383, comma terzo, c.p.c.). Cass. civ. Sezioni Unite, , 24 agosto 2007, n. 17952

Poiché la cessione del contratto ex artt. 1406 e ss. c.c. configura un negozio plurilaterale, per il cui perfezionamento è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, cioè del cedente, del cessionario e del contraente ceduto, allorquando il giudizio abbia ad oggetto l’accertamento con efficacia di giudicato di detto negozio sussiste fra tali soggetti litisconsorzio necessario. Allorquando, invece, il giudice, in un giudizio instaurato dal cessionario contro il contraente ceduto per l’adempimento della prestazione avente titolo nel contratto, debba accertare in via meramente incidentale e con effetto di giudicato limitato alle parti in giudizio la conclusione del suddetto negozio, il litisconsorzio necessario non sussiste. Cass. civ. sez. III 14 marzo 2006, n. 5439
La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (e considerato dalle parti come un “unicum” inscindibile) ha, come suo contenuto, una obbligazione indivisibile, così che l’adempimento e l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre (art. 2932 c.c.) devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l’impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare. Alla rilevazione del vizio di mancata integrazione del contraddittorio in primo grado da parte del giudice di appello consegue l’obbligo, per quest’ultimo, di rimessione della causa al primo giudice, ex art. 354, comma primo, c.p.c. Cass. civ. sez. II 6 febbraio 1999, n. 1050

Riguardo all’azione di adempimento di un creditore verso vari debitori, va escluso che si versi in situazione di litisconsorzio necessario pur se si assuma un rapporto societario tra i debitori, atteso che il vincolo di responsabilità solidale non determina, in ordine ai rapporti del creditore con i debitori, inscindibilità o dipendenza di cause, e che l’indagine su tale rapporto, non costituendo oggetto di autonoma pretesa, ha natura meramente incidentale e strumentale rispetto alla domanda di pagamento. Cass. civ. sez. II 28 settembre 1994, n. 7896
In materia di comunione nei diritti reali, la domanda di risarcimento danni da fatto illecito del terzo (nella specie, realizzazione di manufatto abusivo sul fondo confinante) esperita da uno dei comproprietari, pur riguardando anche gli altri non richiede l’integrazione necessaria del contraddittorio trattandosi di azione a tutela della proprietà comune, non implicante l’accertamento della titolarità del proprio o dell’altrui diritto di proprietà. Cass. civ. sez. III 14 novembre 2019, n. 29506

La promessa di vendita di un bene oggetto di comunione (considerato dalle parti come un “unicum” inscindibile) ha, come suo contenuto, un’obbligazione indivisibile, così che l’adempimento e l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre ex art. 2932 c.c. devono essere richiesti nei confronti di tutti i promittenti venditori, configurandosi, nella specie, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, attesa l’impossibilità che gli effetti del contratto non concluso si producano nei riguardi di alcuni soltanto dei soggetti del preliminare. Cass. civ., sez. VI 21 febbraio 2019, n. 5125
L’azione per l’osservanza della limitazione legale della proprietà prevista dall’art. 913 c.c. per lo scolo delle acque, la quale miri ad ottenere, oltre all’accertamento dell’aggravamento della condizione del fondo inferiore in conseguenza di opere abusivamente costruite in quello superiore, la demolizione di tali opere, si sostanzia in una “actio negatoria” di servitù di scolo che, poiché diretta alla rimozione di opere realizzate nel fondo altrui, determina, ove la piena proprietà di questo appartenga a più soggetti (comproprietari o usufruttuario e nudo proprietario), un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutti costoro. Cass. civ. sez. II 5 luglio 2018, n. 17664
L’azione reale volta al rispetto della distanza legale tra le costruzioni deve essere proposta nei confronti dell’attuale proprietario della costruzione illegittima, atteso che solo costui può essere destinatario dell’ordine di demolizione che tale azione tende a conseguire, a nulla rilevando che la costruzione sia stata iniziata o eseguita da un precedente proprietario, nei cui confronti non potrebbe comunque essere ordinata la demolizione, né potendo, tale circostanza, incidere sulla “causa petendi” dell’azione proposta, che è costituita dall’appartenenza all’attuale proprietario del fabbricato posto a distanza illegale a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore materiale delle opere realizzate.  Cass. civ. sez. II  4 settembre 2015, n. 17602
L’azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), va diretta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all’atto della domanda e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari. Cass. civ. sez. II 28 agosto 2015, n. 17270

In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, qualora il convenuto eccepisca di non essere tenuto a subire la servitù perché l’attore è già titolare di altra servitù su fondo di un terzo che gli consente di raggiungere la pubblica via, non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario che richieda l’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del fondo indicato dal convenuto; infatti, il proprietario del fondo asseritamente intercluso, il proprietario del fondo a carico del quale viene chiesta la costituzione di servitù coattiva ed il proprietario del fondo attraverso il quale già esisterebbe un accesso alla pubblica via non sono titolari di un unico rapporto inscindibile. Cass. civ. sez. II 14 aprile 2015, n. 7468
L’azione di rivendicazione non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall’attore, poiché, in tal caso, l’unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sarà opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non può essere considerata “inutiliter data”.  Cass. civ. sez. II 5 dicembre 2013, n. 27295
In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione – con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato – la comproprietàdegli altri soggetti. Cass. civ. Sezioni Unite 13 novembre 2013, n. 25454
L’azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all’accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall’art. 1051 cod. civ. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza. Ne consegue che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente, restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi. Cass. civ. Sezioni Unite 22 aprile 2013, n. 9685
Se alcuni proprietari, che fruiscono del passaggio di uso pubblico su una strada vicinale, convengono in giudizio un soggetto che ne compromette illegittimamente il godimento al fine di sentirlo condannare alla rimozione dell’ostacolo, senza chiedere tuttavia l’accertamento di un diritto di servitù, non risulta proposta una “confessoria servitutis” e, pertanto, non sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i titolari degli immobili serviti dalla strada.  Cass. civ. sez. II 14 febbraio 2013, n. 3707

In tema di riscatto agrario il conduttore di un fondo rustico deve esercitare, nel termine di decadenza, il riscatto del predetto fondo anche nei confronti del coniuge dell’acquirente, in regime di comunione legale dei beni, litisconsorte necessario, in quanto comproprietario. La tempestiva integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario non chiamato in giudizio vale ad impedire ogni decadenza ed a rendere il retratto opponibile anche nei suoi confronti. Cass. civ. sez.  III 5 febbraio 2013, n. 2653
In tema di condominio negli edifici, ove un condomino, convenuto con azione di riduzione in pristino di uno spazio di proprietà comune, proponga un’eccezione riconvenzionale di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria, non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario in relazione ai restanti condomini, sussistente, invece, in caso di domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà esclusiva del bene, risolvendosi detta eccezione, che pur amplia il “thema decidendum”, in un accertamento “incidenter tantum”, destinato ad esplicare efficacia soltanto fra le parti.  Cass. civ. sez. II 3 settembre 2012, n. 14765
In tema di condominio negli edifici, ciascun condomino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune, senza che si renda necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini, avendo il diritto di ogni partecipante al condominio per oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui.  Cass. civ. sez. II 3 settembre 2012, n. 14765
Nel giudizio diretto all’accertamento dell’usucapione, proposto da un coniuge in regime di comunione legale dei beni, non sussiste il litisconsorzio necessario dell’altro coniuge, quale acquirente “ope legis”, agli effetti dell’art. 177, primo comma, lettera a), c.c., occorrendo la presenza in causa di tutti i comproprietari esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda di usucapione è diretta, non anche nell’ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l’azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro. Cass. civ., sez. , II, , 14 agosto 2012, n. 14522

In tema di condominio degli edifici, poiché l’accertamento della proprietà di un bene non può essere effettuato se non nei confronti di tutti i soggetti a vantaggio o verso i quali esso è destinato ad operare, secondo l’effetto di giudicato richiesto con la domanda, ove quest’ultima sia proposta da alcuni condomini per far dichiarare la natura comune di un bene nell’ambito di un edificio condominiale, il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti gli altri partecipanti al condominio stesso, i quali, nel caso di esito della lite favorevole agli attori, non potrebbero altrimenti né giovarsi del giudicato, né restare terzi non proprietari rispetto al convenuto venditore-costruttore. Cass. civ., sez. II 30 aprile 2012, n. 6607
La devoluzione del fondo enfiteutico può essere separatamente richiesta nei confronti di ciascuno dei coenfiteuti, non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario. Ne deriva che la pronuncia di devoluzione è utilmente resa nei limiti delle quote dei concessionari evocati in giudizio e non si estende all’enfiteuta che non ne sia stato parte, né pregiudica i suoi diritti sull’intero fondo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo a determinare la nullità di un procedimento ex art. 972 c.c., promosso contro più coenfiteuti, il fatto che il giudizio di primo grado si fosse svolto nei confronti di un soggetto diverso, ancorché omonimo, da uno dei concessionari e che il giudice di appello non avesse disposto la rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio). Cass. civ. sez.  II 19 ottobre 2018 n. 26520
La domanda di demolizione di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile appartenente a più comproprietari deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari stessi, in qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di azione reale, che prescinde, perciò, dall’individuazione dell’autore materiale dei lamentati abusi edilizi; ne consegue che l’eventuale violazione del contraddittorio è deducibile e dichiarabile anche per la prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione. (Nella specie, sulla scorta dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, relativa ad una domanda di demolizione di opere di copertura di un terrazzo e conseguente sopraelevazione per trasformazione di una soffitta in appartamento, siccome emessa in difetto dell’estensione del contraddittorio nei confronti del coniuge dell’originario convenuto, poi ricorrente, pacificamente risultante dagli atti comproprietario dell’immobile sul quale erano state realizzate le attività illegittime).  Cass. civ. sez.II 26 aprile 2010, n. 9902

In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo, l’appartenenza di esso a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma l’insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro del pregiudizio causato al proprio patrimonio; né tale principio subisce alcuna deroga quando gli attori abbiano inizialmente richiesto, in via principale, la restituzione del bene e solo in via subordinata il risarcimento del danno per equivalente pecuniario: la domanda di restituzione deve essere infatti qualificata, ai sensi dell’art. 2058 c.c., come una domanda di reintegrazione in forma specifica, azionabile da ciascun danneggiato qualora sia in tutto o in parte possibile, con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della propria quota, senza che si determini una situazione di litisconsorzio necessario tra tutti.  Cass. civ. sez. I 12 gennaio 2010, n. 254

In tema di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o più soggetti che assumono dì esserne i comproprietari, la necessità dell’integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Infatti, qualora egli si limiti a negare il diritto di comproprietà degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene; qualora, al contrario, eccepisca di esserne il proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l’esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti dì tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità (litisconsorzio necessario), affinché la sentenza possa conseguire un risultato utile che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione di terzo in cui l’attore aveva chiesto accertarsi un proprio diritto – di comproprietà – autonomo incompatibile rispetto a quello – di proprietà esclusiva – vantato dal convenuto, aveva escluso la necessità di integrare il contraddittorio verso coloro che sarebbero risultati comproprietari dell’immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita invocata dall’opposto).  Cass. civ. sez. II 4 ottobre 2018, n. 24234

Sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso in cui venga contestato da un terzo l’acquisto per usucapione di una porzione immobiliare da parte dell’altro coniuge, perfezionatasi dopo l’entrata in vigore del nuovo regime giuridico del diritto di famiglia, rilevando ai fini dell’applicabilità del regime della comunione legale soltanto la data di acquisto della proprietà per usucapione e non la precedente perdita del possesso da parte del precedente proprietario. Cass. civ. sez. II 18 luglio 2008, n. 19984

In tema di giudizio diretto all’accertamento dell’usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell’ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l’azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro. Cass. civ. sez. II 20 marzo 2006, n. 6163
In tema di azioni a difesa del possesso, lo spoglio e la turbativa, costituendo fatti illeciti, determinano la responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà di cui all’art. 2055 c.c.; pertanto, nel giudizio possessorio non ricorre tendenzialmente l’esigenza del litisconsorzio necessario, che ha la funzione di assicurare la partecipazione al processo di tutti i titolari degli interessi in contrasto; peraltro, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso comportino la necessità del ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di un’opera di proprietà o nel possesso di più persone, questi ultimi devono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari; infatti, la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell’opera sarebbe inutiliter data, giacché la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e necessariamente quindi sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, atteso che non è configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o del compossessore convenuto in giudizio. Cass. civ. sez. II 11 novembre 2005, n. 22833
Qualora con il medesimo atto il venditore abbia alienato distinte porzioni di un lotto di terreno rispettivamente a due diversi acquirenti, che si siano impegnati a costruire un unico edificio sull’area complessiva acquistata mentre la contestualità delle varie manifestazioni di volontà rese nel medesimo documento di per sé non implica che le alienazioni abbiano dato luogo a un solo contratto o a contratti collegati, ben potendo essere stipulati con un unico atto negozi fra loro autonomi e distinti, l’assunzione di un’obbligazione comune – da adempiersi necessariamente con la cooperazione da parte di tutti gli acquirenti, ed al cui proposito sia stata anche pattuita clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento – comporta, per la convergenza e la fusione in un intento comune delle varie manifestazioni di volontà, che le vendite separate debbano intendersi congiunte, per volontà delle parti, in uno stesso negozio, in considerazione anche dell’inserzione in ognuna di esse di un elemento comune subordinantene simultaneamente il perdurare dell’efficacia. Ne consegue che, in relazione alla domanda di risoluzione del contratto proposta dal venditore per il verificarsi della clausola risolutiva, sussiste il litisconsorzio necessario fra gli acquirenti, atteso che – stante l’unicità del rapporto – la dichiarazione giudiziale dell’avvenuto avveramento della condizione, incidendo su entrambe le alienazioni, deve essere pronunciata nei confronti di tutti gli acquirenti.  Cass. civ. sez. II 26 maggio 2004, n. 10142

Le violazioni di norme generali sulla proprietà e sul condominio, ovvero la violazione del regolamento condominiale, poste in essere dai singoli condomini con attività ed iniziative indipendenti (anche se analoghe) e che arrechino separati vantaggi agli immobili dei trasgressori violando i diritti degli altri condomini, pongono in essere rapporti giuridici distinti tra gli autori degli illeciti, da un lato, e il condominio o gli altri condomini dall’altro, i quali, ove dedotti in un medesimo giudizio, danno luogo pur sempre a cause scindibili, non sussistendo un rapporto unico e indivisibile, tale che il giudice non possa conoscere utilmente della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri. Ne consegue che, in un procedimento iniziato e proseguito in appello solo da alcuni condomini nei confronti dei supposti autori dei fatti lesivi, non è necessario integrare il contraddittorio nel caso in cui solo alcuni dei predetti convenuti, rimasti soccombenti in appello, propongano ricorso in cassazione, poichè, in ragione della richiamata autonomia dei rapporti, non si versa in una ipotesi di litisconsorzio necessario. Cass. civ. sez. II 16 febbraio 2004, n. 2943

Il divieto assoluto previsto dal regolamento condominiale di innovazioni e modificazioni costituisce un diritto di servitù a vantaggio delle altre singole unità immobiliari e la reciprocità dei vincoli di tal genere collega singolarmente, in senso verticale, ognuno di coloro che ne beneficiano con ognuno di coloro che ne sono gravati, costituendo dei rapporti distinti anche se connessi. Pertanto, in un procedimento iniziato da alcuni condomini per l’accertamento giudiziale di tale divieto, non sussiste l’obbligo di integrazione del contraddittorio in quanto trattasi di ipotesi di litisconsorzio facoltativo e le eventuali decisioni divergenti (positive per alcuni e negativi per altri), adottate in procedimenti separati o in gradi diversi dello stesso, non danno luogo a pronunce inutiliter datae, né comportano un contrasto di giudicati, stanti i limiti soggettivi della loro efficacia stabiliti dall’art. 2909 c.c.  Cass. civ. sez. II 7 marzo 2003, n. 3435

Non è ravvisabile alcuna situazione di litisconsorzio necessario, neppure di carattere processuale, tra chi abbia originariamente invocato la tutela ex art. 1168 c.c. e chi abbia successivamente aderito a tale iniziativa intervenendo nel giudizio in posizione adesiva autonoma, stante l’assenza, in sede possessoria, di una qualunque ipotesi sia di unico rapporto inscindibilmente comune a più persone, sia di pluralità di rapporti legati da reciproco nesso di dipendenza; ne consegue che, allorché lo spoliator abbia proposto ricorso per cassazione nei confronti di taluni soltanto di coloro che avevano invocato la tutela possessoria e che erano stati parte nel giudizio di merito, non solo non si pone un problema di ammissibilità del ricorso per cassazione, ma neppure si rende necessaria una integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti, contro cui la sentenza non sia stata impugnata, essendo questa, a favore di costoro, passata in giudicato. Cass. civ. Sezioni Unite 4 dicembre 2001, n. 15289

L’azione di rivendicazione non dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano avere interesse a vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall’attore, poiché in tal caso l’unica conseguenza sarà che la sentenza, facendo stato solo tra le parti del giudizio, non sarà opponibile ai terzi interessati rimasti estranei al giudizio stesso, non potendo, invece, essere considerata inutiliter data. Cass. civ. sez. II 3 agosto 2001, n. 10739

Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio deve essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’esperimento della azione proposta; ne consegue che l’azione volta alla rideterminazione del fondo per la retribuzione di risultato di cui all’art. 61 del c.c.n.l. del 1996 per i dirigenti non medici del comparto Sanità deve essere proposta nei confronti di tutti i dirigenti professionali, tecnici, amministrativi perché la variazione in aumento chiesta da alcuni determina di necessità la riduzione del “quantum” spettante ad altri, atteso che l’ammontare complessivo del fondo rappresenta il limite massimo non superabile dall’azienda sanitaria.  Cass. civ. sez. lav. 13 giugno 2018, n. 15521

Il licenziamento, ancorché collettivo o intimato con unico atto ad una pluralità di lavoratori, ha natura di negozio unilaterale recettizio volto a determinare la cessazione del rapporto di lavoro dei singoli dipendenti destinatari della comunicazione, configurandosi tanti licenziamenti quanti sono i dipendenti licenziati, con ciò realizzandosi, in caso di impugnativa giudiziale, non una fattispecie di litisconsorzio necessario, ma, tutt’al più, un’ipotesi di litisconsorzio processuale o facoltativo ex art. 103 c.p.c., caratterizzata dall’autonomia delle singole cause. Cass. civ. sez. lav. 29 dicembre 2011, n. 29679
Nella controversia avente ad oggetto la sussistenza del rapporto di lavoro con un soggetto, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell’estensione del contraddittorio all’apparente e formale datore di lavoro, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., se colui che afferma l’esistenza del rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, non deduce alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità, mentre l’accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro apparente costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via incidentale, e quindi senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata, e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa. Cass. civ. sez. lav. 17 giugno 2004, n. 11363

Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un’intermediazione illecita di manodopera e la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessità dell’estensione del contraddittorio all’appaltatore (soggetto interposto), ai sensi dell’art. 102 c.p.c. In tal caso, infatti, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l’esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolarità, mentre l’accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.  Cass. civ. Sezioni Unite 22 ottobre 2002, n. 14897

Proposta da alcuni lavoratori in via principale domanda diretta all’accertamento di una situazione di illegittima intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro e in via subordinata, nei confronti di appaltante e appaltatore in solido, del loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai dipendenti dell’impresa appaltante, deve ritenersi la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra le domande principali e quelle subordinate, che comporta un litisconsorzio di natura processuale tra i due convenuti (a prescindere dalla configurabilità o meno, in genere, di un litisconsorzio necessario di carattere sostanziale nelle azioni dirette a contestare un’illegittima interposizione) e impone l’integrazione del contraddittorio nel caso in cui, accolta in primo grado la domanda principale, l’appaltante proponga l’appello solo nei confronti dei lavoratori. Cass. civ. Sezioni Unite 14 luglio 2000, n. 497
Colui che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l’onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell’invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità. Ne consegue che chi deduca la mancata “vocatio in jus” di uno degli eredi del “de cuius” è tenuto a dimostrare l’avvenuta accettazione di eredità ad opera dello stesso. Cass. civ. sez. II 10 maggio 2018, n. 11318

Nella controversia tra il concedente, che domanda il rilascio del fondo rustico per morte dell’affittuario, e gli eredi di quest’ultimo, non sono litisconsorti necessari tutti gli eredi dell’affittuario defunto, ma solo quelli astrattamente in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per invocare la prosecuzione del rapporto. Ne consegue che coloro, tra gli eredi dell’affittuario deceduto, privi della qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale all’epoca della morte del proprio dante causa, non possono dolersi di essere stati pretermessi dal giudizio di accertamento dell’avvenuta risoluzione dell’affitto. Cass. civ. sez.  III 6 agosto 2010, n. 18376

Ove il testatore attribuisca il solo diritto di usufrutto, il beneficiario non succede “in universum ius” del defunto e, pertanto, non acquista la qualità di erede; nei suoi confronti, pertanto, non sussiste litisconsorzio necessario in sede di giudizio di divisione tra coeredi. Cass. civ. sez.II 26 gennaio 2010, n. 1557

In caso di successione mortis causa di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento pro quota dell’originario debito del de cuius fra gli aventi causa, con la conseguenza che il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile, e non si determina, nell’ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, alcun litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, nè in primo grado, nè nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause. Cass. civ. sez. III 9 marzo 2006, n. 5100
La morte di una parte nel corso del giudizio comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva o passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi per tutta la durata del procedimento nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, nelle fasi di gravame, si impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi, con la conseguenza necessaria dello svolgimento del simultaneus processus nei confronti di tutti e, quindi, della riunione dei ricorsi separatamente proposti contro la sentenza conclusiva del grado di giudizio nel quale era stato parte il comune dante causa.  Cass. civ. sez. lav. 28 novembre 2003, n. 18264
La costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità. Ne consegue che deve escludersi che i figli minori del debitore siano litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale. Cass. civ. sez. III 3 agosto 2017, n. 19376

Il “trust” non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al “trustee”, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l’intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, provvedendo successivamente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, in quanto l’effetto proprio del “trust” non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito. Cass. civ. sez. I 9 maggio 2014, n. 10105

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell’assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 18 L. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l’azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell’art. 2733, comma 3, c.c.  Cass. civ. sez. III 14 ottobre 2019, n. 25770

Nel caso di coassicurazione, ciascun assicuratore è contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, sussistendo plurime obbligazioni parziarie anche nel caso in cui il contratto sia formalmente unico. Pertanto, ove la domanda sia proposta nei confronti di un solo assicuratore, proprio per l’esistenza di separati rapporti assicurativi, deve escludersi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, come pure la possibilità per questi ultimi di avvalersi del giudicato intervenuto nei confronti dell’assicuratore convenuto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la decisione sulla validità della clausola “claims made”, adottata nei confronti di uno degli assicuratori, non potesse essere estesa agli altri, in ragione della parziarietà dell’obbligazione di ciascuno).  Cass. civ. sez. III 30 agosto 2019, n. 21848

Nel caso di detenzione del bene che si assuma esercitata senza titolo da più soggetti, l’azione di rilascio dello stesso può essere esercitata contro uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi “inutiliter data”, mentre l’obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario. Cass. civ. sez. II 24 ottobre 2017, n. 25200

La fattispecie della simulazione, sia essa assoluta o relativa, integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti del contratto solo nel caso in cui il relativo accertamento risulti richiesto in via principale, con la conseguenza che il contraddittorio nel giudizio tra tutti i partecipanti, o i loro eredi, all’atto impugnato per simulazione è necessario quando la nullità che ne deriva all’atto venga posta a fondamento dell’azione, e non quando il suo accertamento formi oggetto di una mera eccezione e debba effettuarsi in via incidentale, senza efficacia di giudicato. (Nella specie, relativa all’accertamento dell’entità di un’obbligazione assunta in forza di un assegno bancario, privo di data, rilasciato a garanzia dell’obbligazione di pagare il prezzo di due cessioni d’azienda, oggetto di separati e contestuali contratti preliminari, la S.C. ha escluso che si configurasse un litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti ai contratti definitivi, atteso che l’accertamento della simulazione del prezzo poi indicato in questi ultimi, pur costituendo un presupposto logico nel giudizio promosso nei confronti del soggetto che aveva emesso l’assegno, si poneva in tal caso come meramente incidentale). Cass. civ. sez. III 25 maggio 2017, n. 13145

In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino, convenuto dall’amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato “sine titulo”, agisca in via riconvenzionale per ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la controdomanda sull’estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga e la domanda riconvenzionale sia decisa solo nei confronti dell’amministratore, l’invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d’ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice. Cass. civ. sez. VI 15 marzo 2017, n. 6649

Il principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori è applicabile anche all’obbligazione solidale fideiussoria, tanto più che nella solidarietà fideiussoria l’interesse passivo non è collettivo, come nell’ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l’autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale e, dunque, l’autonomia delle azioni esperibili contro i coobbligati. E proprio perché il creditore può utilmente ed efficacemente agire contro uno solo dei coobbligati per sentirlo condannare alla prestazione dovuta, a norma dell’art. 1306 c.c., non ricorre alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario e la relativa sentenza non ha effetto contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio. Cass. civ. sez. I 17 novembre 2016, n. 23422

In tema di responsabilità da fatto illecito, il carattere solidale dell’obbligazione risarcitoria, escludendo la configurabilità di un rapporto unico ed inscindibile tra i soggetti che abbiano concorso nella produzione del danno, comporta, sul piano processuale, l’autonomia delle domande cumulativamente proposte nei confronti degli stessi, la quale impedisce di ravvisare non solo un litisconsorzio necessario tra gli autori dell’illecito, ma anche un rapporto di dipendenza tra l’affermazione o l’esclusione della responsabilità di alcuni di essi e l’accertamento del contributo fornito dagli altri, a meno che la responsabilità dei primi non debba necessariamente essere ricollegata a quella di questi ultimi, per effetto dell’obiettiva interrelazione esistente, sul piano del diritto sostanziale, tra le rispettive posizioni. (Nella specie, la S.C., in conformità al principio esposto, ha cassato la sentenza di merito che ha rimesso la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ritenendo il comune solidalmente responsabile con la cooperativa edilizia, cui aveva attribuito un diritto di superficie ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, per l’illegittima occupazione dalla stessa compiuta ai danni di un terzo).  Cass. civ. sez. I 13 ottobre 2016 n. 20692
Nel giudizio risarcitorio conseguente all’illecita lesione del diritto alla riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali, quale estraneo alla pretesa, non riveste il ruolo di litisconsorte necessario, diversamente dal caso del giudizio che consegue all’impugnazione di un proprio provvedimento.  Cass. civ. sez. III 15 ottobre 2015, n. 20890

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l’art. 140, comma 4, del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, ha natura di norma processuale poiché introduce una ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché, in difetto di espressa previsione, non è suscettibile di applicazione retroattiva, non trovando applicazione ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore. * , Cass. civ., sez. , III, , 16 aprile 2015, n. 7685, , , Allianz Spa c. Nuzzi ed altri , , in Arch. giur. circ. n. 7-8/2015. [RV635101]
Nel giudizio di simulazione della compravendita, relativa all’entità del prezzo, è litisconsorte necessario ogni acquirente (nella specie, di nuda proprietà), se è dedotto l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento.  Cass. civ. sez. II 5 maggio 2014, n. 9618

In tema di procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i genitori dell’adottando sono litisconsorti necessari e, ove la loro mancata partecipazione al giudizio non sia stata rilevata né dal giudice di primo grado, né da quello d’appello, l’intero giudizio è viziato, dovendosi disporre, in sede di legittimità, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce e il rinvio al giudice di primo grado, Né assume rilievo che nei confronti dei genitori sia stata pronunciata la decadenza sulla potestà del figlio ai sensi dell’art. 330 cod. civ., stante il loro interesse ad opporsi all’adozione per evitare le più incisive e definitive conseguenze dell’adozione che comportano, oltre la perdita della potestà, il venir meno di ogni rapporto nei riguardi del figlio. Cass. civ. sez. I 30 ottobre 2013, n. 24482

Nel giudizio avente ad oggetto la simulazione relativa di una compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l’interesse dello stesso ad essere parte del processo, ovvero la consapevolezza e volontà del venditore di aderire all’accordo simulatorio, rimanendo, di regola, irrilevante per chi vende la modifica soggettiva della parte venditrice e perciò integralmente efficace l’accertamento giudiziale compiuto nei soli confronti dell’interposto e dell’interponente; d’altro canto, l’attuazione dei principi del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., impone un contemperamento tra le esigenze di natura pubblicistica del litisconsorzio necessario ed il dovere del giudice di verificare preliminarmente la sussistenza di un reale interesse a contraddire in capo al soggetto pretermesso.  Cass. civ. Sezioni Unite 14 maggio 2013, n. 11523

Nella controversia tra il cessionario di un credito ed il debitore ceduto non sono litisconsorti necessari né il creditore cedente né, in caso di più cessioni consecutive del medesimo credito, i cessionari intermedi, a meno che la parte che vi abbia interesse non abbia domandato l’accertamento dell’esistenza del credito o dell’efficacia delle cessioni nei confronti di tutti i soggetti che vi hanno preso parte. Cass. civ. sez. III 5 giugno 2012, n. 8980

In caso di ordine d’integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ., poiché all’omissione consegue l’estinzione del giudizio, deve ritenersi che all’incombente sia onerato chiunque abbia interesse a impedire l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ.  Cass. civ. sez. III 13 marzo 2012, n. 3967

In tema di prelazione e riscatto di immobile locato, ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora il conduttore eserciti il diritto di riscatto con l’atto di citazione entro il termine di sei mesi previsto dalla suddetta norma soltanto contro uno o alcuni degli acquirenti, il consolidamento dell’acquisto è impedito anche nei confronti degli altri acquirenti, a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall’integrazione del contraddittorio delle parti necessarie inizialmente pretermesse. (Sulla base dell’enunciato principio la S.C. ha nella specie ritenuto che il riscatto tempestivamente esercitato dal locatario per via giudiziale contro l’acquirente di un immobile fosse idoneo ad impedire la decadenza di cui all’art. 39 della legge n. 392 del 1978 anche nei confronti del coniuge dell’acquirente, con questo in comunione legale dei beni e non citato inizialmente in giudizio, ma nei cui confronti, benché fosse trascorso il suddetto termine di decadenza, era poi stato integrato il contraddittorio).  Cass. civ. Sezioni Unite 22 aprile 2010, n. 9523

La domanda diretta a far dichiarare che l’opera letteraria, come concepita e realizzata dall’autore, viola il diritto alla reputazione ed a far eliminare la fonte della violazione, è inquadrabile nello schema dell’art. 2043 c.c., in quanto proposta a tutela di un diritto della personalità che si assume violato dal fatto illecito concorrente dell’autore e dell’editore, e di cui si chiede la reintegrazione, per quanto possibile, con un provvedimento assimilabile al risarcimento in forma specifica; tale domanda non dà luogo a litisconsorzio necessario fra l’autore e l’editore, potendo la sentenza essere utilmente data anche nei confronti di uno solo di essi. Cass. civ. sez. III 30 marzo 2010, n. 7635

Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all’azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell’art. 66 che dell’art. 67 legge fall., in favore del disponente fallito, non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione. Cass. civ. Sezioni Unite 23 aprile 2009, n. 9660

Nel contratto a favore di terzo, il diritto del terzo è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può, pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell’intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quegli il diritto alla realizzazione del suo credito. (Fattispecie relativa ad un’azione di convalida dell’offerta reale e del successivo deposito liberatorio di cui all’art. 1210 cod. civ.). Cass. civ. sez. III 18 settembre 2008, n. 23844

Nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la sentenza che decide sull’appello proposto dal solo assicurato o dal solo assicuratore spiega i propri effetti anche nei confronti dell’altra parte, pur in mancanza di una sua specifica impugnazione, instaurandosi un rapporto processuale trilatero ed inscindibile tra danneggiato, assicurato ed assicuratore. Cass. civ. sez. III 28 febbraio 2008, n. 5279

La domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell’affare concluso in ragione del suo intervento dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo proprio per comunanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause stesse in fase di appello. Ne deriva che, ove entrambi i partecipanti all’affare siano risultati soccombenti in primo grado, l’appello proposto da uno solo dei due non giova all’altro, nei cui confronti, in difetto di impugnazione incidentale, la sentenza sfavorevole passa in cosa giudicata; inoltre, nei riguardi di quest’ultimo, quale che sia l’esito dell’appello, non ha luogo il regolamento delle spese, né per il primo grado (ostandovi il giudicato), né per il secondo (non avendo egli assunto la qualità di parte). Cass. civ. sez. VI 27 novembre 2018, n. 30730

L’obbligazione risarcitoria – derivante da un fatto unico dannoso imputabile a più soggetti – è solidale, non cumulativa, e, perciò, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il simultaneus processus incontrando tale regola una deroga, in via eccezionale, soltanto nei casi in cui la responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, si ponga in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell’uno presupponga la responsabilità dell’altro, nonché nell’ipotesi in cui sia la legge stessa che – presupponendo, e derogando a detto principio – imponga esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali. Cass. civ. sez. III 27 marzo 2007, n. 7501

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