Art. 1 – Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 - Aggiornato alla legge 26 novembre 2021, n. 206)

Giurisdizione dei giudici ordinari

Articolo 1 - codice di procedura civile

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge (25, 102, 103 Cost.), è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice (2907 c.c.; 5 c.p.c.).

Articolo 1 - Codice di Procedura Civile

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge (25, 102, 103 Cost.), è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice (2907 c.c.; 5 c.p.c.).

Massime

Il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall’ordinamento sia nazionale che sovranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all’onore, all’identità personale, a nascere sano, diritti, questi, rispetto ai quali l’avverarsi della “condicio iuris” della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio ai fini risarcitori.
Ne consegue che la persona nata con malformazioni congenite, dovute alla colposa somministrazione di farmaci dannosi (nella specie teratogeni), alla propria madre, durante la gestazione, è legittimata a domandare il risarcimento del danno alla salute nei confronti del medico che quei farmaci prescrisse o non sconsigliò. Cass. civ. Sez. III, sent. n. 10741 del 2009

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