Art. 8 – Codice Deontologico Forense

(Approvato in data 31 gennaio 2014)

Responsabilità disciplinare della società

Art. 8 – codice deontologico forense

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Art. 8 – Codice Deontologico Forense

1. Alla società tra avvocati si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente codice.
2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

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