Commette illecito disciplinare, sanzionabile ai sensi degli artt. 7, 9 e 63 co. 2 C.D.F. il professionista che, avendo ricevuto mandato da una società di recupero crediti, omettendo ogni vigilanza, consente ai dipendenti di quest’ultima di effettuare, a suo nome, “diffide di pagamento telefoniche” ai presunti debitori con modalità assillanti, moleste e con toni minacciosi, peraltro rendendosi di fatto irreperibile con quest’ultimi, impedendo ogni doverosa interlocuzione. Consiglio nazionale forense, sentenza del 28 luglio 2020, n. 89
La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (Nel caso di specie, la collaboratrice di studio aveva modificato la copia del verbale di udienza). Consiglio nazionale forense, sentenza del 28 dicembre 2018 n. 220
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