Art. 66 – Codice Deontologico Forense

(Approvato in data 31 gennaio 2014)

Pluralità di azioni nei confronti della controparte

Art. 66 – codice deontologico forense

1. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 66 – Codice Deontologico Forense

1. L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Pronunce Consiglio Nazionale Forense

L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita, a nulla rilevando in contrario la possibile successiva riunione dei procedimenti stessi giacché la responsabilità deontologica di una condotta può emergere anche in presenza di un contegno processualmente consentito o comunque non censurato (Nel caso di specie trattavasi di decine di atti di intervento). Consiglio nazionale forense, sentenza del 19 ottobre 2019, n. 116

Non è deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che richieda l’esecuzione di plurimi pignoramenti, ove ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncdf, già 49 cdf), ovvero propria qualora si tratti di credito professionale (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato in primo grado “per aver posto in essere nei confronti della propria assistita, plurime azioni esecutive, tra cui quelle mobiliari con asporto dei beni, aggravandone la posizione debitoria”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso annullando la sanzione disciplinare). Consiglio nazionale forense, sentenza del 13 giugno 2018, n. 65

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