Art. 65 – Codice Deontologico Forense

(Approvato in data 31 gennaio 2014)

Minaccia di azioni alla controparte

Art. 65 – codice deontologico forense

1. L’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
2. L’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
3. L’avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 65 – Codice Deontologico Forense

1. L’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non deve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie.
2. L’avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
3. L’avvocato può addebitare alla controparte competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio cliente.
4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Pronunce Consiglio Nazionale Forense

L’art. 65 ncdf (già art. 48 cdf) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente volte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili. Consiglio nazionale forense, sentenza del 28 ottobre 2019, n. 121

Il nuovo codice deontologico forense prevede, per la minaccia di azioni alla controparte (art. 65 cdf), la sanzione della censura, inferiore a quella della sospensione dall’esercizio della professione già prevista, per la medesima condotta, dal regime previgente, sicché, trattandosi di disciplina più favorevole per l’incolpato, quella sanzione è applicabile, giusta il criterio del favor rei desumibile dall’art. 65, comma 5, L. n. 247/2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore per fatti ad essa anteriori. Consiglio nazionale forense, sentenza del 13 dicembre 2018, n. 127

La richiesta di pagamento del proprio compenso professionale da effettuarsi entro un termine congruo (nella specie, 10 giorni) sotto pena delle conseguenze di legge costituisce usuale sollecito di adempimento, che pertanto di per sè non assume altresì rilievo deontologico quale asserita minaccia di “azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie” (art. 65 codice deontologico, già art. 48 codice previgente) sol perché l’importo richiesto sia eccessivo rispetto all’attività effettivamente svolta (art. 29 codice deontologico, già art. 43 codice previgente). Consiglio nazionale forense, sentenza del 13 ottobre 2017, n. 143

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