Art. 50 – Codice Deontologico Forense

(Approvato in data 31 gennaio 2014)

Doveri di verità

Art. 50 – codice deontologico forense

1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.
4. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
5. L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
6. L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Art. 50 – Codice Deontologico Forense

1. L’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi.
2. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi.
3. L’avvocato che apprenda, anche successivamente, dell’introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato.
4. L’avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
5. L’avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull’esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato.
6. L’avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto.
7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Pronunce Consiglio Nazionale Forense

Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore. Consiglio nazionale forense, sentenza del 25 gennaio 2021, n. 9

Le dichiarazioni in giudizio relative all’esistenza di fatti o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore (art. 50 cdf). Conseguentemente, costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di ottenere l’accoglimento di una propria istanza (nella specie, l’esenzione dal termine di cui all’art. 482 c.p.c.), attribuisca a controparte comportamenti di rilievo penale pur nella consapevolezza dell’intervenuto proscioglimento, seppur con sentenza non ancora passata in giudicato e comunque taciuta al proprio giudice. Consiglio nazionale forense, sentenza del 9 ottobre 2020, n. 184

È deontologicamente sleale e scorretto il comportamento dell’avvocato che, nelle fasi della trattativa avviata con l’altra parte e di discussione dei termini dell’accordo, ometta di portare a conoscenza di quella l’esistenza di iniziative di carattere penale in precedenza assunte (nella specie, la presentazione di una denunzia-querela in cui si ipotizzava la sussistenza di estremi di reato negli stessi fatti all’origine dei contrasti oggetto della controversia da comporre in sede civile), comunque inerenti e connessi all’oggetto del negoziato, così da tenere nascosta una circostanza di fatto rilevante perché idonea ad incidere, se conosciuta, sia sulla decisione dell’altra parte di proseguire o meno la trattativa, sia, in caso positivo, sul contenuto dell’accordo e, in particolare, sulla previsione esplicita della rinuncia alla denuncia-querela, ossia della sua remissione, che, evidentemente, suppone la conoscenza della stessa. Ciò, anche in considerazione del fatto che la transazione non ha, di per sé, contenuto abdicativo e tanto meno estintivo rispetto a pretese punitive in sede penale (salvo eventualmente a precludere l’azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno o renderla inammissibile se già esercitata mediante costituzione di parte civile). Consiglio nazionale forense, sentenza del 23 settembre 2020, n. 167

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