Art. 48 – Codice Deontologico Forense

(Approvato in data 31 gennaio 2014)

Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

Art. 48 – codice deontologico forense

1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
3. L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 48 – Codice Deontologico Forense

1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
2. L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
3. L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
4. L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Pronunce Consiglio Nazionale Forense

L’illecito deposito in giudizio di documentazione riservata o contenente proposte transattive (art. 48 cdf, già art. 28 codice previgente) non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione. Consiglio nazionale forense, sentenza del 16 ottobre 2019, n. 108

L’art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa. Consiglio nazionale forense, sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174

Viola l’art. 28 CD previgente (art. 48 CDF), l’avvocato che produce in giudizio e riporta in atti la corrispondenza con un collega di controparte che conteneva proposte transattive; viola l’art. 22 CD previgente (art. 38 CDF), l’avvocato che presenta una domanda di risarcimento danni nei confronti del collega di controparte per fatti attinenti all’esercizio della professione senza dargliene preventiva comunicazione per iscritto. Consiglio nazionale forense, sentenza del 26 novembre 2018, n. 60

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