Art. 44 – Codice Deontologico Forense

(Approvato in data 31 gennaio 2014)

Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega

Art. 44 – codice deontologico forense

1. L’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 44 – Codice Deontologico Forense

1. L’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Istituti giuridici

Novità giuridiche