Art. 43 – Codice Deontologico Forense

(Approvato in data 31 gennaio 2014)

Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega

Art. 43 – codice deontologico forense

1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 43 – Codice Deontologico Forense

1. L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente.
2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Pronunce Consiglio Nazionale Forense

L’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente, ex art. 43 cdf (già art. 30 codice previgente), sicché negli altri casi è sufficiente che, per Colleganza, il dominus si adoperi affinché siano soddisfatte le legittime richieste economiche del Domiciliatario per le prestazioni svolte, all’uopo eventualmente postergando il proprio credito (cfr. art. 30 codice previgente) (Nel caso di specie, il dominus era stato sanzionato dal Consiglio territoriale per non aver corrisposto il compenso al proprio domiciliatario, sebbene obbligato al pagamento stesso fosse il comune Cliente, da cui promanava infatti l’incarico professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione dell’incolpato, annullando quindi la sanzione). Consiglio nazionale forense, sentenza del 30 maggio 2020 n. 49

L’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. Tale obbligo non sussiste, pertanto, allorché l’incarico di co-difesa o mera domiciliazione non sia pervenuto dall’avvocato dominus ma direttamente dal cliente (Nel caso di specie, l’avvocato era in procura come co-difensore ed aveva in precedenza ricevuto un acconto dal cliente, nei cui confronti aveva emesso fattura). Consiglio nazionale forense, sentenza del 31 dicembre 2018 n. 244

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