Art. 34 – Codice Deontologico Forense

(Approvato in data 31 gennaio 2014)

Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso

Art. 34 – codice deontologico forense

1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 34 – Codice Deontologico Forense

1. L’avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti.
2. La violazione del dovere di cui al comma precedente comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Pronunce Consiglio Nazionale Forense

Viola l’art. 34 cdf (già art. 46 codice previgente) l’avvocato che agisca contro l’assistito per il recupero di un proprio credito professionale, senza avere previamente rinunciato al mandato (Nel caso di specie trattavasi di una procedura di pignoramento presso terzi). Consiglio nazionale forense, sentenza del 29 novembre 2018, n. 164

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