Art. 26 – Codice Deontologico Forense

(Approvato in data 31 gennaio 2014)

Adempimento del mandato

Art. 26 – codice deontologico forense

1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 26 – Codice Deontologico Forense

1. L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo.
2. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze.
3. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
4. Il difensore nominato d’ufficio, ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega che, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei doveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Pronunce Consiglio Nazionale Forense

Perché possa ritenersi sussistente l’impedimento dell’avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l’impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Consiglio nazionale forense, sentenza del 28 dicembre 2020, n. 251

Nell’adempimento dell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all’esercizio dello “jus postulandi”, attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio. Consiglio nazionale forense, sentenza del 18 dicembre 2020, n. 240

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e diligenza propri della classe forense, l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica, a nulla rilevando che il professionista non avesse ricevuto un fondo spese. Consiglio nazionale forense, sentenza del 6 novembre 2020, n. 216

Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause. Consiglio nazionale forense, sentenza del 5 agosto 2020, n. 155

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