Art. 15 – Codice Deontologico Forense

(Approvato in data 31 gennaio 2014)

Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua

Art. 15 – codice deontologico forense

L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Art. 15 – Codice Deontologico Forense

L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.

Pronunce Consiglio Nazionale Forense

L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Consiglio nazionale forense, sentenza del 5 maggio 2021 n. 98

Ai sensi dell’art. 70 co. 6 cdf, la sanzione edittale per la violazione dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua (Reg. CNF n. 6/2014 e art. 15 cdf) è l’avvertimento, che può essere attenuata in richiamo ovvero aggravata in sospensione fino a 2 mesi, avuto riguardo al comportamento complessivo dell’incolpato ed alle peculiarità della fattispecie concreta (art. 21 cdf). Consiglio nazionale forense, sentenza del 29 luglio 2019 n. 68

L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse. Consiglio nazionale forense, sentenza del 18 dicembre 2018 n. 188

L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse (Nel caso di specie, il professionista aveva dedotto di non utilizzare -per ragioni di età- strumenti informatici atti a fargli avere tempestiva conoscenza ed iscrizione agli eventi formativi organizzati dal COA, ma di non aver comunque omesso di tenersi aggiornato con “i metodi della sua epoca”). Consiglio nazionale forense, sentenza del 22 novembre 2018 n. 155

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