Art. 98 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

Articolo 98 - codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.(1)

Articolo 98 - Codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.(1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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