Art. 89 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Disposizioni particolari

Articolo 89 - codice delle assicurazioni private

1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. E’ consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2423 ultimo comma, del codice civile, l’IVASS, con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.(1)

Articolo 89 - Codice delle assicurazioni private

1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. E’ consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2423 ultimo comma, del codice civile, l’IVASS, con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.(1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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