Art. 75 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Protocolli di autonomia

Articolo 75 - codice delle assicurazioni private

1. Al fine dell’applicazione del presente capo, l’IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall’Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l’entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l’autonomia dell’impresa.(1)
2. L’IVASS può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Articolo 75 - Codice delle assicurazioni private

1. Al fine dell’applicazione del presente capo, l’IVASS può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni indicate dall’articolo 68 nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall’Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l’entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l’autonomia dell’impresa.(1)
2. L’IVASS può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Note

La rubrica del presente Titolo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 207, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

(1) Il presente comma è stato poi così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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