Art. 7 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Reclami

Articolo 7 - codice delle assicurazioni private

(1)1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.

Articolo 7 - Codice delle assicurazioni private

(1)1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all’IVASS, per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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