Art. 66 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

ARTICOLO ABROGATO Retrocessione dei rischi

Articolo 66 - codice delle assicurazioni private

[1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità per l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell’ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.]

Articolo 66 - Codice delle assicurazioni private

[1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità per l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell’ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.]

Note

Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 81, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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