Art. 66 septies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Riassicurazione finite

Articolo 66 septies - codice delle assicurazioni private

(1)01. L’impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività.(2)
1. L’IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l’esercizio dell’attività di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.(3)

Articolo 66 septies - Codice delle assicurazioni private

(1)01. L’impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività.(2)
1. L’IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l’esercizio dell’attività di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.(3)

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 8, D.Lgs 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 1, comma 88, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(3) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 88, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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