(1)01. L’impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività.(2)
1. L’IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l’esercizio dell’attività di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.(3)