Art. 66 quinquies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

ARTICOLO ABROGATO - Margine di solvibilità richiesto per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni

Articolo 66 quinquies - codice delle assicurazioni private

[1. L’impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative.
2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l’ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.]

Articolo 66 quinquies - Codice delle assicurazioni private

[1. L’impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative.
2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al comma 1, l’ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 85, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

Istituti giuridici

Novità giuridiche