Art. 66 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Fondi propri

Articolo 66 bis - codice delle assicurazioni private

(1)1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l’ammissibilità dei fondi propri.

Articolo 66 bis - Codice delle assicurazioni private

(1)1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l’ammissibilità dei fondi propri.

Note

(1) Il presente articolo, inserito dall’art. 8, D.Lgs 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008, è stato così sostituito dall’art. 1, comma 82, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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