Art. 64 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Riserve tecniche

Articolo 64 - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.
2. L’ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.

Articolo 64 - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.
2. L’ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 77, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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