Art. 64 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Principi in materia di investimenti

(1)1. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37-ter.

(1)1. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37-ter.

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 78, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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