Art. 63 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Responsabilità del consiglio di amministrazione e sistema di governo societario

Articolo 63 - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché funzioni fondamentali all’interno dell’impresa possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dall’IVASS ai sensi dell’articolo 76.

Articolo 63 - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa di riassicurazione si dota di un sistema di governo societario nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni I e II.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché funzioni fondamentali all’interno dell’impresa possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dall’IVASS ai sensi dell’articolo 76.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 75, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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