Art. 62 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Esercizio dell'attività di riassicurazione

Articolo 62 - codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.(1)
2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III.(2)

Articolo 62 - Codice delle assicurazioni private

1. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell’attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente gestione dell’impresa.(1)
2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III.(2)

Note

(1) Il presente comma, prima modificato dall’art. 8, D.Lgs. 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.04.2008, è stato poi così sostituito dall’art. 1, comma 74, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.04.2008.

Istituti giuridici

Novità giuridiche