Art. 58 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Autorizzazione

Articolo 58 - codice delle assicurazioni private

1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.(1)
2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di cui all’articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.(1)

Articolo 58 - Codice delle assicurazioni private

1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l’attività di riassicurazione è autorizzata dall’IVASS, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.(1)
2. L’autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L’autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi di cui agli articoli 59-ter e 59-quater, nonché per quello degli Stati terzi di cui all’articolo 59-quinquies, nel rispetto della legislazione di tali Stati.(1)

Note

(1) Il presente comma è stato modificato dall’art. 1, comma 69, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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