Art. 57 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Società veicolo

Articolo 57 bis - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.(4)
2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’accesso e per l’esercizio dell’attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell’autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;
d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione qualificata nella società veicolo;(2)
e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
g) i requisiti di solvibilità.(3)

Articolo 57 bis - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede legale nel territorio della Repubblica è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.(4)
2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le condizioni per l’accesso e per l’esercizio dell’attività da parte delle società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell’autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da includere nei contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilità e di professionalità dei gestori della società veicolo;
d) i requisiti di professionalità ed onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione qualificata nella società veicolo;(2)
e) le procedure amministrative e contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio, scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
g) i requisiti di solvibilità.(3)

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 5, D.Lgs 29.02.2008, n. 56 con decorrenza dal 23.4.2008.
(2) La presente lettera è stata così modificata all’art. 1, comma 68, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(3) La presente lettera è stata così sostituita all’art. 1, comma 68, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 213, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74, con decorrenza dal 30.06.2015.

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