Art. 56 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici

Articolo 56 - codice delle assicurazioni private

(1)1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività assicurativa, e specificamente:
a) le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza;
b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti aziendali;
c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.(2)
[2. Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.](3)
3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.(4)

Articolo 56 - Codice delle assicurazioni private

(1)1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l’IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all’articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività assicurativa, e specificamente:
a) le disposizioni relative all’adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonché quelli di comunicazione all’autorità di vigilanza;
b) i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità degli esponenti aziendali;
c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.(2)
[2. Nell’esercizio dell’attività le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.](3)
3. Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.(4)

Note

(1) La rubrica del Titolo cui appartiene e quella del presente articolo sono state così sostituite dall’art. 1, comma 61, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(2) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 66, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(3) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 1, comma 66, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.
(4) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 66, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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