Art. 54 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

ARTICOLO ABROGATO Requisiti degli esponenti aziendali

Articolo 54 - codice delle assicurazioni private

[1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.]

Articolo 54 - Codice delle assicurazioni private

[1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.]

Note

Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 64, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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