Art. 53 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Attività esercitabili

Articolo 53 - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.
2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.
3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.

Articolo 53 - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.
2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.
3. Le particolari mutue assicuratrici limitano l’oggetto sociale all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.

Note

(1) La rubrica del Titolo cui appartiene e quella del presente articolo sono state così sostituite dall’art. 1, comma 61, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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