Art. 48 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo

Articolo 48 - codice delle assicurazioni private

(1)1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.
2. L’IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190-bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di un Paese terzo.
3. L’IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.

Articolo 48 - Codice delle assicurazioni private

(1)1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di uno Stato terzo, è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.
2. L’IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190-bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall’impresa di assicurazione di un Paese terzo.
3. L’IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.

Note

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 56, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015

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