Art. 47 – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

ARTICOLO ABROGATO Cessione dei rischi in riassicurazione

Articolo 47 - codice delle assicurazioni private

(1)[1. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.]

Articolo 47 - Codice delle assicurazioni private

(1)[1. L’ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 54, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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