Art. 47 octies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: principi applicabili

Articolo 47 octies - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la pubblicazione:
a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;
b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.
2. Nel caso di cui al comma 1, l’impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l’esonero dall’obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.
3. L’IVASS autorizza l’impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall’articolo 47-septies.
4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’articolo 47-septies, comma 2, lettera e).
5. L’IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Articolo 47 octies - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’IVASS può esonerare l’impresa dall’obbligo di rendere pubblica un’informazione se la pubblicazione:
a) possa procurare un significativo vantaggio ingiustificato ad operatori concorrenti del mercato;
b) sia coperta da segreto o se è in ogni caso riservata, in forza di obblighi dell’impresa nei confronti dei contraenti o di altri soggetti.
2. Nel caso di cui al comma 1, l’impresa dichiara nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria l’esonero dall’obbligo di pubblicazione e le relative motivazioni.
3. L’IVASS autorizza l’impresa ad utilizzare o a fare riferimento alle informazioni pubblicate in adempimento di altri obblighi di legge o regolamentari, se tali informazioni sono di natura e portata equivalenti a quelle richieste dall’articolo 47-septies.
4. I commi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’articolo 47-septies, comma 2, lettera e).
5. L’IVASS con regolamento determina modalità, termini e contenuti della relazione di solvibilità e sulla condizione finanziaria.

Note

(1) Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene sono stati inseriti dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

Istituti giuridici

Novità giuridiche