Art. 47 duodecies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Trasparenza degli investitori istituzionali

Articolo 47 duodecies - codice delle assicurazioni private

1. L’impresa di cui all’articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.
2. L’IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall’articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 47 duodecies - Codice delle assicurazioni private

1. L’impresa di cui all’articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.
2. L’IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall’articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Note

(1) Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene sono stati inseriti dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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