Art. 47 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Requisito Patrimoniale Minimo: disposizioni generali

Articolo 47 bis - codice delle assicurazioni private

1. L’impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo.

Articolo 47 bis - Codice delle assicurazioni private

1. L’impresa detiene fondi propri di base ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale Minimo.

Note

Il presente articolo e la Sezione cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 1, comma 55, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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