Art. 46 sexies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Ritorno alla formula standard

Articolo 46 sexies - codice delle assicurazioni private

1. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno completo o parziale ai sensi dell’articolo 46-bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione dell’IVASS.

Articolo 46 sexies - Codice delle assicurazioni private

1. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno completo o parziale ai sensi dell’articolo 46-bis non ritorna a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o una parte di esso in base alla formula standard secondo quanto previsto dalla Sezione II del presente Capo, salvo che sussistano circostanze debitamente motivate e previa autorizzazione dell’IVASS.

Note

(1) Il presente articolo e la Sezione cui esso appartiene sono stati inseriti dall’art. 1, comma 53, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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