Art. 45 novies – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata

Articolo 45 novies - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’IVASS può autorizzare l’applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell’impresa di assicurazione che esercita l’attività nei rami vita, che fornisca:
a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o
b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformità alla legislazione italiana.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata dall’IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) tutte le poste dell’attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività dell’impresa e non siano trasferibili;
2) le attività dell’impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;
3) la durata relativa (duration) media delle passività corrispondenti alle attività detenute dall’impresa superi i dodici anni.
3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 1 è calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello previsto all’articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo è utilizzato solo in relazione alle attività e passività di cui al comma 2, numero 1).
4. L’impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tiene pienamente conto delle attività e passività di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.
5. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilità e la liquidità nonché le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell’impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l’impresa è in grado di detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa.
6. L’impresa, ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresì all’IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 è verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all’articolo 45-ter.
7. L’impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non può tornare ad applicare il metodo di cui all’articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell’IVASS.

Articolo 45 novies - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’IVASS può autorizzare l’applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell’impresa di assicurazione che esercita l’attività nei rami vita, che fornisca:
a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o
b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformità alla legislazione italiana.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata dall’IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) tutte le poste dell’attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività dell’impresa e non siano trasferibili;
2) le attività dell’impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;
3) la durata relativa (duration) media delle passività corrispondenti alle attività detenute dall’impresa superi i dodici anni.
3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 1 è calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello previsto all’articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo è utilizzato solo in relazione alle attività e passività di cui al comma 2, numero 1).
4. L’impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tiene pienamente conto delle attività e passività di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.
5. L’IVASS rilascia l’autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilità e la liquidità nonché le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell’impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l’impresa è in grado di detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa.
6. L’impresa, ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresì all’IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 è verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all’articolo 45-ter.
7. L’impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non può tornare ad applicare il metodo di cui all’articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell’IVASS.

Note

(1) Il presente articolo e il Capo e la Sezione cui esso appartiene sono stati inseriti dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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