Art. 45 bis – Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

Requisito Patrimoniale di Solvibilità

Articolo 45 bis - codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da IVASS con regolamento.

Articolo 45 bis - Codice delle assicurazioni private

(1)1. L’impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da IVASS con regolamento.

Note

(1) Il presente articolo e il Capo e la Sezione cui esso appartiene sono stati inseriti dall’art. 1, comma 51, D.Lgs. 12.05.2015, n. 74 con decorrenza dal 30.06.2015.

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